Responsabilità del notaio per tardiva trascrizione e danno risarcibile (Cass. civ. Sez. II n. 11043 del 05.04.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il notaio che ha ricevuto un atto soggetto a trascrizione è tenuto a eseguirla o a procurarne l’esecuzione nel più breve tempo possibile, con la diligenza media del professionista avveduto ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e la sua responsabilità per l’eventuale ritardo ha natura contrattuale. In caso di tardiva trascrizione, il danno risarcibile non può essere limitato ai soli interessi sulle somme oggetto di restituzione, ma deve essere integralmente quantificato secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 1225 cod. civ., non essendo ipotizzabile una condanna in solido tra una parte restitutorio e una parte meramente risarcitorio. La responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. sussiste anche quando più soggetti concorrono allo stesso danno con condotte colpose o dolose indipendenti.

Il Fatto

Una banca (concedente) stipulava un contratto di compravendita di un complesso industriale, rogato da un notaio, e lo concedeva contestualmente in leasing finanziario a una società utilizzatrice. Il notaio trascriveva l’atto solo dopo ventotto giorni dalla stipula. Nel frattempo, la società venditrice aveva stipulato un preliminare di vendita con un terzo, trascritto prima dell’atto pubblico. Il terzo agiva ex art. 2932 cod. civ. per l’esecuzione in forma specifica. La banca e l’utilizzatrice non ottenevano la disponibilità del bene e agivano in giudizio.

Il Tribunale dichiarava risolto il contratto di compravendita per inadempimento della venditrice e risolto il contratto di leasing per effetto del collegamento negoziale. Condannava il notaio, in solido con la venditrice, al pagamento degli interessi sulle somme oggetto di restituzione. La Corte d’Appello confermava la pronuncia. La venditrice proponeva ricorso per cassazione; il notaio e la banca proponevano ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso principale. La censura relativa al litisconsorzio necessario, formulata per la prima volta in sede di legittimità, non è supportata dall’onere di provare l’esistenza dei presupposti per l’integrazione del contraddittorio. La presenza di più negozi funzionalmente collegati, ma con parti diverse, configura al massimo una connessione oggettiva, che non determina un litisconsorzio necessario. La Corte, richiamato il principio secondo cui la domanda diretta ad accertare la parziale alienazione della cosa compravenduta non realizza un’ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto al terzo proprietario (Cass. n. 5517 del 1984), esclude la sussistenza di un rapporto plurisoggettivo unico.

La Corte reputa infondati i motivi del ricorso incidentale del notaio. In tema di responsabilità per tardiva trascrizione, il giudice di merito deve valutare, con prudente apprezzamento, se l’indugio del professionista sia giustificato, tenendo conto che la diligenza richiesta è quella media del professionista avveduto. Nel caso di specie, il termine di ventotto giorni è stato ritenuto eccessivo, non essendo state allegate specifiche difficoltà. Inoltre, la condotta dolosa della venditrice non esclude la responsabilità del notaio per la propria negligenza, potendo più persone rispondere in solido ex art. 2055 cod. civ. anche con diversi atteggiamenti soggettivi, purché le condotte abbiano concausato il medesimo danno (Sez. 3, n. 25157 del 2008; Sez. L, n. 24405 del 2021).

La Corte accoglie, invece, il primo motivo del ricorso incidentale della banca. La condanna del notaio ai soli interessi sulle somme da restituire è erronea. La sentenza impugnata ha confuso i piani: la venditrice è tenuta alla restituzione del prezzo per effetto della risoluzione, mentre il notaio è tenuto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Non è ipotizzabile una condanna in solido tra un’obbligazione restitutoria e una risarcitoria, e non può esservi una limitazione del danno alla sola sfera degli interessi. La Corte d’Appello non ha offerto alcuna motivazione sul criterio di quantificazione del danno, che deve essere integralmente determinato in base alle regole generali.

La Corte rigetta i restanti motivi del ricorso incidentale della banca: sono inammissibili quelli relativi all’omessa pronuncia sulla trascrizione della sentenza di risoluzione, per difetto di interesse; è infondato quello relativo alla emendatio libelli, in quanto la domanda dell’utilizzatrice era stata precisata nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., come ammesso dalle Sezioni Unite n. 12310 del 2015; è infondato quello relativo all’interpretazione del contratto, in forza del collegamento negoziale tra leasing e compravendita (Sezioni Unite n. 19785 del 2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *