L’Agente della riscossione può stare in giudizio con avvocato del libero foro, previa convenzione con l’Avvocatura (Cass. civ. Sez. 5 n. 10379 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Agente della riscossione può stare in giudizio avvalendosi di un avvocato del libero foro quando la fattispecie concreta non rientri tra quelle per le quali la convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato riserva a quest’ultima la rappresentanza e la difesa; in tale ipotesi non è richiesta l’adozione di apposita delibera né alcuna altra formalità, essendo sufficiente il conferimento della procura, in quanto i presupposti dell’avvalimento risultano postulati dalla stessa formazione dell’atto. In materia di contributi di bonifica, il requisito del beneficio fondiario deve ritenersi intrinseco e al contempo specifico con riferimento alle opere di difesa idraulica che interessano tutti i fondi compresi nel perimetro di contribuenza, senza che rilevi la localizzazione fisica delle opere rispetto ai singoli immobili. La riscossione di detti contributi avviene legittimamente mediante ruolo ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 215/1933, norma non abrogata dall’art. 14, comma 14, della legge n. 246/2005. La condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. postula un accertamento in termini oggettivi di abuso dello strumento processuale, ravvisabile nella proposizione di prospettazioni giuridiche già ripudiate da giurisprudenza ampia e risalente.

Il Fatto

La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per l’iscrizione a ruolo di contributi consortili di bonifica dovuti al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, per gli anni d’imposta 2015 e 2016. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, adita dall’Agente della riscossione, riformava la sentenza, ritenendo legittima la riscossione mediante ruolo e infondate le eccezioni di carenza di ius postulandi e di assenza dei benefici fondiari.

La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agente della riscossione e il Consorzio resistevano con controricorsi.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo motivo, relativo al difetto di ius postulandi del difensore dell’Agente della riscossione, la Corte richiama l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016, e la successiva norma di interpretazione autentica di cui all’art. 4-novies del d.l. n. 34/2019. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, non esiste un rapporto di regola ed eccezione tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello degli avvocati del libero foro, dipendendo l’alternativa dalla classificazione dell’evenienza concreta: se la convenzione riserva all’Avvocatura la difesa, l’ente può avvalersi di altri difensori solo nei casi di conflitto o di indisponibilità; se invece la convenzione non riserva tale difesa, l’opzione per l’avvocato del libero foro è automatica e non richiede alcuna formalità.

Nel caso di specie, il protocollo d’intesa stipulato nel 2017 attribuiva la rappresentanza dell’Agente nelle liti dinanzi alle commissioni tributarie a propri dipendenti o ad avvocati del libero foro iscritti in un apposito elenco. Pertanto la partecipazione al giudizio di un legale esterno è legittima, non essendo necessaria la produzione in giudizio della convenzione o dei regolamenti interni, atti pubblicizzati e agevolmente reperibili. La Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione della ricorrente circa la mancata produzione del protocollo, sollevata solo con la memoria conclusiva.

Con riferimento al sistema di riscossione, la Corte osserva che l’art. 21 del r.d. n. 215/1933 continua ad applicarsi ai contributi di bonifica ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999. Tale sistema non è stato abrogato dall’art. 14, comma 14, della legge n. 246/2005, sicché la riscossione può avvenire con la sola notifica della cartella, senza necessità di preventiva notifica degli atti impositivi prevista dalla legge n. 296/2006.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata espone le ragioni del proprio convincimento in modo adeguato e non è tenuta a confutare espressamente ogni argomento difensivo non condiviso.

Sull’ultimo motivo, relativo alla carenza del requisito del beneficio fondiario, la Corte richiama la normativa transitoria della legge regionale toscana n. 79/2012 e afferma che per le opere di difesa idraulica il beneficio si considera intrinseco alle opere stesse, senza perdere il carattere della specificità per i fondi compresi nel perimetro di contribuenza, come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è integralmente rigettato. La Corte ravvisa i presupposti per la condanna della società ricorrente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., avendo la parte insistito su tesi già diffusamente confutate da giurisprudenza ampia e risalente, liquidando il danno equitativamente in euro 900,00 in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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