Il disconoscimento dei costi non integra doppia imposizione quando colpisce voci diverse da quelle imputate al socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 17530 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di doppia imposizione non è violato quando l’accertamento nei confronti della società riguarda il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, mentre i compensi per prestazioni di consulenza sono stati imputati direttamente al socio, trattandosi di voci reddituali differenti. È inammissibile la censura che denunci in un unico motivo i distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. In tema di riporto delle perdite, la mancata pubblicazione della scrittura di cessione delle quote nel Registro delle imprese non incide sull’efficacia traslativa del negozio ai fini fiscali, rilevando l’opponibilità ai terzi soltanto ai sensi dell’art. 2470 c.c..
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con il quale disconosceva costi quali il riporto di precedenti perdite, spese personali dell’imprenditore e spese di vitto e alloggio per trasferte, rideterminando le imposte IRES, IVA e IRAP. La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che rigettava il ricorso. Anche l’appello alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva respinto, con condanna alle spese.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, deducendo in particolare la violazione del divieto di doppia imposizione, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della disciplina sul riporto delle perdite e sulla deducibilità dei costi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze riguardanti la presunta doppia imposizione, rilevando come l’accertamento nei confronti della società non concernesse i compensi per il contratto di consulenza, imputati direttamente al socio quale società interposta, bensì il recupero di costi ritenuti indeducibili. Trattandosi di voci reddituali differenti, la Corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i procedimenti e ha ritenuto infondati i motivi basati sulla violazione dell’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e sulla necessità di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Quanto al riporto delle perdite, la Corte ha confermato l’applicazione dell’art. 84, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, ricorrendo entrambe le condizioni negative: la cessione delle quote nell’anno 2008 e il mutamento dell’oggetto sociale, passato dalla gestione di palestre all’attività di consulenza. Ha inoltre precisato che la mancata pubblicazione della scrittura privata di cessione nel Registro delle imprese non ne inficia l’efficacia traslativa ai fini fiscali, attenendo la formalità alla sola opponibilità ai terzi.
Con riguardo alle spese per la manutenzione dell’immobile e a quelle di trasferta, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sul comodato, risolvendosi in un apprezzamento di fatto del giudice di merito circa la mancata registrazione del contratto e l’assenza di data certa. Ha invece dichiarato infondati i motivi sulle spese di trasferta, confermando che l’esiguità delle stesse non ne consente la deduzione in assenza di idonea documentazione, onere gravante sulla contribuente ex art. 2697 c.c.
Ritenuto inammissibile anche il primo motivo per la contraddittorietà della censura che cumulava l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2470 c.c. – Efficacia e pubblicità
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria