Spese di lite nell’azione revocatoria parzialmente accolta solo contro il debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 17149 del 31.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c. e accolta limitatamente ai beni di proprietà del debitore, qualora il creditore non abbia specificato le ragioni per cui le altre parti siano state convenute, solo il debitore alienante può essere considerato soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo al rapporto debito/credito, è parte vittoriosa anche se abbia agito con lo stesso difensore del coniuge debitore, atteso che i presupposti dell’azione pauliana vanno valutati con esclusivo riferimento alla posizione del debitore e del terzo acquirente, litisconsorti necessari.

Il Fatto

Un creditore conveniva in giudizio i coniugi e il figlio di questi, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita con cui i coniugi, in regime di comunione legale, avevano alienato al figlio un appezzamento di terreno. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto limitatamente alla quota del solo debitore e rigettando le altre domande, con condanna di entrambi i coniugi alle spese di lite. La Corte d’appello rigettava l’appello proposto dai coniugi, confermando anche la statuizione sulle spese nei confronti della moglie, parte estranea al credito azionato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il debitore lamentava violazione delle regole di interpretazione contrattuale e l’erronea applicazione dell’art. 1414 c.c. in tema di simulazione. Sul punto, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui l’interpretazione dei negozi è riservata al giudice di merito e la sua censura in sede di legittimità esige l’indicazione specifica del modo in cui il ragionamento si sia discostato dai canoni ermeneutici. La prospettazione di una mera rilettura alternativa degli accordi, come quella proposta dal ricorrente, è stata ritenuta inammissibile, così come le censure di violazione degli artt. 1414 e 2470 c.c., giudicate nuove perché mai dedotte nei gradi di merito.

Accolto, invece, il secondo motivo, relativo alla sola posizione della moglie del debitore, convenuta in giudizio ma estranea al rapporto obbligatorio. La Suprema Corte ha enunciato il principio per cui, nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’azione revocatoria, limitato ai beni di proprietà esclusiva del debitore, solo quest’ultimo può essere considerato soccombente. La coniuge, risultata vittoriosa, non può essere condannata alla rifusione delle spese, a nulla rilevando la sua consapevolezza del pregiudizio arrecato all’azione, dovendosi i presupposti dell’azione pauliana valutare solo riguardo alla posizione del debitore alienante e del terzo acquirente.

La Corte ha infine precisato che non costituisce ostacolo la circostanza che la parte vittoriosa sia stata difesa dallo stesso avvocato del coniuge soccombente, poiché il divieto di assistenza congiunta di parti in conflitto di interessi non incide sul regolamento delle spese processuali tra la parte e la controparte. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio limitatamente al capo relativo alle spese, con rimessione alla Corte d’appello per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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