Carica di assessore regionale, gratuità, divieto di cumulo e tetto retributivo (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 171 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La carica di Assessore regionale, conferita tramite nomina fiduciaria del Presidente della Giunta, non è di per sé assimilabile alla nozione di “titolare di carica elettiva” ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, vertendo tale disposizione sui soli soggetti investiti mediante elezione. L’Assessore nominato rientra, invece, nella categoria dei soggetti “nominati” in un organo di governo, rilevante ai fini del divieto di cumulo di cui all’art. 5, comma 11, del d.l. n. 78/2010, purché ricorra il presupposto della partecipazione a organi appartenenti a diversi livelli di governo. Nell’interpretazione coordinata delle disposizioni, il principio di gratuità e il divieto di cumulo operano su piani distinti rispetto alla disciplina del tetto retributivo di cui all’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, la quale ha natura concorrente e residuale. L’indennità di funzione assessorile, in quanto emolumento pubblico, è computabile ai fini del tetto retributivo e del cumulo con il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 489, della l. n. 147/2013, solo a far data dal 1° gennaio 2014, con esclusione di automatismi estensivi a incarichi presso enti di diritto privato vigilati.

Il Fatto

Il Presidente della Giunta regionale della Regione Campania ha formulato istanza di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 in merito al trattamento economico dell’Assessore regionale titolare di incarichi retribuiti o di posizioni economiche a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto alla retribuzione prevista per il mandato assessorile. I quesiti vertevano sull’interpretazione coordinata delle norme in materia di gratuità degli incarichi, divieto di cumulo e tetto retributivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e la recente pronuncia di orientamento generale n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 delle Sezioni riunite in sede di controllo, resa in seguito all’entrata in vigore della l. n. 1/2026. Ha quindi escluso sia la lettura restrittiva sia quella estensiva del nuovo assetto della funzione consultiva, riconoscendo che la funzione intestata alle Sezioni regionali resta ancorata alla natura generale e astratta del quesito, mentre i pareri su fattispecie concrete sono limitati all’attuazione del PNRR e del PNC. In tale quadro, ha ritenuto i quesiti ammissibili in quanto vertenti su disposizioni di coordinamento della finanza pubblica.

Con riguardo alla qualificazione della carica di Assessore regionale, la Sezione ha valorizzato il dato testuale dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, osservando che il sintagma “titolari di cariche elettive” individua una categoria definita dal metodo elettivo di investitura, che non coincide con quella delle cariche pubbliche o di governo comunque acquisite. Ha precisato che la natura fiduciaria della nomina assessorile non consente di attrarre la carica nell’ambito applicativo della disposizione, né in via estensiva né in via analogica, attesa la natura eccezionale della norma derogatoria del principio di onerosità delle prestazioni. L’Assessore nominato rientra invece nel perimetro soggettivo del successivo comma 11, che espressamente si riferisce a chi è “eletto o nominato”.

In ordine alla nozione di “organi appartenenti a diversi livelli di governo”, la Sezione ha rilevato che il sintagma rinvia alla dimensione territoriale del governo pubblico multilivello, non potendo essere automaticamente esteso a qualsiasi incarico apicale o commissariale presso enti di diritto privato vigilati o finanziati da amministrazioni pubbliche. Tale conclusione, sorretta dal criterio letterale e funzionale, trova conferma anche in fonti euro-unitario e costituzionali citate in motivazione.

Quanto al rapporto tra i diversi regimi, la Sezione ha affermato che l’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 opera quale limite massimo annuo onnicomprensivo e ha natura concorrente e residuale rispetto ai divieti specifici di cui all’art. 5, commi 5 e 11, del d.l. n. 78/2010. Ha precisato che l’indennità di funzione assessorile, non derivando da rapporto di lavoro subordinato con amministrazione statale, è computabile ai fini del tetto solo a far data dal 1° gennaio 2014, a seguito dell’estensione operata dall’art. 1, commi 471 e seguenti, della l. n. 147/2013. Il tetto ha natura annuale e non può essere trasformato automaticamente in un limite mensile rigido, pur dovendo l’amministrazione adottare criteri prudenziali di liquidazione con conguagli in caso di cessazioni o variazioni in corso d’anno.

Infine, con riferimento all’art. 1, comma 489, della l. n. 147/2013, la Sezione ha chiarito che l’indennità assessorile concorre alla formazione del trattamento economico onnicomprensivo da cumulare con il trattamento pensionistico, inclusi i vitalizi, e che la clausola di salvezza per gli incarichi in corso va interpretata restrittivamente. Ha indicato che l’eventuale decurtazione deve essere operata dall’amministrazione che eroga il trattamento economico e non dall’ente previdenziale; in presenza di più trattamenti economici, l’amministrazione che eroga quello economicamente prevalente assume il ruolo di coordinamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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