Copertura finanziaria delle leggi regionali: analisi della Corte dei conti sulla legislazione 2025 (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 70 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. impone a ogni legge regionale che importi nuovi o maggiori oneri, anche sotto forma di minori entrate, di indicare la previsione dell’onere e i mezzi per farvi fronte, attraverso una quantificazione puntuale e una copertura credibile e sufficientemente sicura. La modalità ordinamentale più idonea è l’appostazione nei fondi speciali ex art. 49 d.lgs. n. 118/2011, mentre la copertura con disponibilità già iscritte in bilancio è consentita solo se contestualmente si riducono precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Le clausole di neutralità finanziaria non possono essere meri enunciati di stile, ma vanno suffragate da una relazione tecnica che indichi entità e unità gestionali delle risorse esistenti. Non è ammesso il trasferimento formale di oneri su enti strumentali o vigilati finanziati da risorse pubbliche regionali senza correlata assegnazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esercitato la funzione referente prevista dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, trasmettendo al Consiglio regionale la relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali approvate nel 2025. L’esame ha riguardato la legislazione dell’esercizio, composta da tredici leggi regionali, con esclusione dei provvedimenti del ciclo di bilancio, e si è svolto nel pieno rispetto del contraddittorio con l’Amministrazione regionale, articolato in una fase istruttoria cartolare e in un’adunanza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato il rispetto del principio di copertura finanziaria, rammentando che la verifica presuppone tre momenti logici conseguenziali: l’individuazione della morfologia dell’onere, obbligatorio o discrezionale, la quantificazione basata su misurazioni certe e l’individuazione dei mezzi di copertura, che l’art. 17 l. n. 196/2009 distingue in interni — utilizzo di accantonamenti nei fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa — ed esterni, quali nuove o maggiori entrate. La giurisprudenza costituzionale richiamata esclude la copertura con mere disponibilità di bilancio, salvo contestuale riduzione delle autorizzazioni sottese, e qualifica come illegittima la legge priva di una quantificazione chiara e documentata degli oneri.
Sotto il profilo delle modalità di copertura, la Sezione ha preso atto con favore del ricorso prevalente al fondo speciale per gli oneri da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, strumento che la Sezione delle Autonomie indica come ordinario e più idoneo a garantire trasparenza e programmazione. In termini quantitativi, gli accantonamenti iscritti nel fondo risultano coerenti con l’ammontare degli oneri per la cui copertura è stato disposto l’utilizzo. Ha invece registrato un ricorso più limitato al fondo di riserva per spese impreviste ex art. 48 d.lgs. n. 118/2011.
La Sezione ha formulato osservazioni sulla legge regionale n. 9/2025, che introduce la “servitù di allagamento”. Pur condividendo la conclusione sulla legittimità della disciplina, ha rimarcato profili di natura tecnico-sistematica, ritenendo preferibile la nozione di asservimento pubblico funzionale alla tutela idraulica, più fedele alla natura pubblicistica del vincolo e alla sua riconducibilità al governo del territorio, evitando equivoci con la categoria civilistica delle servitù. Ha inoltre evidenziato l’inadeguatezza della copertura degli indennizzi ex post, rinviata al fondo di riserva per spese impreviste senza esplicazione nel testo normativo, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 19, comma 2, l. n. 196/2009.
Quanto alla tecnica legislativa, la Sezione ha ribadito la contraddittorietà dell’ordinamento contabile regionale, segnalando l’incoerenza dell’art. 37 della l.r. n. 40/2001 rispetto al modello costituzionale, laddove consente il rinvio alla legge di bilancio della determinazione di oneri e coperture di leggi già in vigore. La Regione ha confermato la disapplicazione della norma, riferendo che sono in corso valutazioni per un intervento anche in ragione del nuovo quadro nazionale.
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Nota della Redazione
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