Programmazione dei controlli 2026 della Sezione Marche alla luce del riformato sistema di controlli (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 59 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti definisce annualmente il proprio programma di attività in coerenza con le linee guida delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie, conformemente ai principi di cui all’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20/1994. La programmazione deve recepire le innovazioni normative, con particolare riferimento all’estensione dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica, anche su questioni connesse all’attuazione del PNRR e del PNC di valore non inferiore a un milione di euro, con termine perentorio di trenta giorni, meccanismo di silenzio-assenso ed esclusione della colpa grave per gli atti conformi al parere reso. Il controllo preventivo di legittimità è esteso alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di concessione per l’attuazione del PNRR e del PNC di importo superiore alle soglie dell’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, con le medesime garanzie. La programmazione deve inoltre considerare la transizione al sistema di contabilità accrual, la cui prima applicazione riguarda l’esercizio 2025, quale passaggio innovativo per gli enti territoriali e per l’attività di controllo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per le Marche ha deliberato l’approvazione del programma delle attività per l’anno 2026. Il provvedimento si inserisce nel quadro della programmazione generale della Corte dei conti, definita dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 26/SSRRCO/INPR/2025 del 19 dicembre 2025 e dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 27 gennaio 2026. Il programma recepisce le linee di indirizzo nazionali ma è calato nel contesto socioeconomico regionale, caratterizzato da una fase congiunturale ancora debole, con una crescita dello 0,5 per cento nel primo semestre 2025 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, secondo i dati della Banca d’Italia. La Sezione ha dovuto inoltre confrontarsi con il quadro normativo profondamente innovato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha ampliato le funzioni di controllo e consultive delle Sezioni regionali.

La Motivazione della Corte

La deliberazione prende le mosse dalla constatazione che il contesto economico-finanziario, nazionale e internazionale, è segnato da elementi di incertezza legati al regime dei dazi e ai conflitti geopolitici, elementi che si riflettono sulla propensione alla spesa delle famiglie e sulla produzione. La Sezione rileva che la legge di bilancio per il 2026 esprime un allentamento dei vincoli alla capacità di spesa degli enti territoriali, in chiave moderatamente espansiva, il che richiede la piena attuazione delle riforme di semplificazione e il completamento degli investimenti infrastrutturali nel rispetto degli artt. 81 e 97 Cost.

Il programma individua quali profili di maggiore novità quelli introdotti dalla legge n. 1/2026. In primo luogo, l’attività consultiva viene significativamente ampliata: i pareri in materia di contabilità pubblica potranno riguardare anche questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore non inferiore a un milione di euro, da rendere entro il termine perentorio di trenta giorni, con esclusione della colpa grave per gli atti conformi al parere e con meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata emissione. In secondo luogo, il controllo preventivo di legittimità viene esteso alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di concessione per l’attuazione del PNRR e del PNC di importo superiore alle soglie comunitarie, con analoghe garanzie per i decisori pubblici.

Un ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dall’avvio del sistema unico di contabilità accrual, la cui prima applicazione riguarda l’esercizio 2025. La Sezione sottolinea come tale transizione costituisca un passaggio culturale di straordinaria innovazione per il panorama contabile delle autonomie territoriali, imponendo una rilettura di concetti e grandezze finora intesi solo in chiave finanziaria. Nel quadro dei controlli sulla finanza regionale, restano confermati il giudizio di parificazione del rendiconto regionale e la relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con approfondimenti su patrimonio regionale, organizzazione della spesa per il personale, organismi partecipati, Fondi europei e attuazione del PNRR. Specifica attenzione è dedicata al settore sanitario: costi per beni e servizi sanitari, farmaceutica, dispositivi medici, stabilizzazione del personale precario, liste di attesa e mobilità sanitaria.

Nell’ambito della finanza locale, la Sezione conferma l’esame dei rendiconti degli enti locali secondo un protocollo omogeneo, focalizzando l’attenzione sul fondo crediti di dubbia esigibilità, sul fondo rischi contenzioso e sul fondo pluriennale vincolato, nonché sulla verifica degli enti in disavanzo. Per la selezione degli enti da controllare, la Sezione adotta criteri di priorità legati all’anzianità del controllo, alle criticità emerse, all’acquisizione di anticipazioni di liquidità e alla segnalazione di gravi irregolarità da parte dell’organo di revisione. Vengono inoltre confermati i controlli obbligatori ex lege sui controlli interni degli enti sopra i 15.000 abitanti, sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale, sulle spese elettorali e sulle relazioni di fine mandato.

Quanto ai controlli di gestione, un posto centrale è riservato al PNRR, con analisi sullo stato di avanzamento dei progetti della Missione 6 “Salute” e sulla tutela della risorsa idrica. Portata a compimento l’analisi sul dissesto idrogeologico, la Sezione intende completare il quadro degli interventi finanziati dal Ministero, dal PNRR e dalla Regione per gli eventi alluvionali. Il programma si chiude con la previsione dell’ampliamento dei controlli di legittimità sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, conseguente all’entrata in vigore della legge n. 1/2026, e con il potenziamento dell’attività consultiva tramite la Centrale dei pareri, portale finalizzato a prevenire pronunce divergenti tra le Sezioni e a favorire l’interlocuzione e il coordinamento in funzione nomofilattica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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