Il quesito sull’interpretazione di una clausola del CCNL è inammissibile perché estraneo alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 17 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza del requisito oggettivo, la richiesta di parere alla Corte dei conti ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 che abbia ad oggetto l’interpretazione di una clausola della contrattazione collettiva nazionale. Tale materia è sottratta alla cognizione consultiva dalla disciplina del D.Lgs. n. 165/2001, che riserva l’interpretazione delle clausole negoziali a un sistema chiuso di nomofilachia contrattuale: l’interpretazione autentica pattizia, attivabile dalle parti (ARAN e Organizzazioni Sindacali) ai sensi dell’art. 49, e la cognizione giudiziale del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro di cui all’art. 63. La questione sulla composizione di una voce retributiva attiene alla fase genetica dell’obbligazione e alla costituzione di diritti soggettivi perfetti del dipendente: i suoi riflessi finanziari sono effetti meramente riflessi che non radicano il nesso con la contabilità pubblica. L’avvenuta attivazione di un canale interpretativo, come la richiesta di assistenza all’ARAN, preclude ulteriormente l’intervento della Magistratura contabile.

Il Fatto

Il Comune istante riferiva che un proprio dirigente aveva formalizzato istanza di collocamento in aspettativa retribuita per lo svolgimento di attività sindacale ai sensi dell’art. 44 del CCNL Area Funzioni locali del 16 luglio 2024. La disciplina contrattuale prevede, oltre allo stipendio tabellare e agli accessori, un “elemento di garanzia della retribuzione”, in misura percentuale tra il 60% e il 90% delle voci retributive conseguite nell’ultimo anno solare di servizio, corrisposte a carico del Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020. In assenza di una chiara individuazione delle voci da includere nel calcolo, con specifico dubbio sulla rilevanza della retribuzione di risultato, l’Ente aveva richiesto all’ARAN un’interpretazione autentica. L’Agenzia, con nota del 10 ottobre 2025, aveva precisato che la base di calcolo include le voci a carico del Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 2020. Ritenendo tale orientamento non coerente con la mancata partecipazione del dirigente al ciclo della performance, il Comune chiedeva alla Sezione un parere per stabilire se la base di calcolo dovesse escludere la retribuzione di risultato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato l’istanza ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo la richiesta da un Comune ed essendo sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL. Ha invece rilevato l’inammissibilità sotto il profilo oggettivo, articolando tre ordini di motivazioni tra loro concorrenti.

In primo luogo, il quesito verte sull’interpretazione dell’art. 44 del CCNL, materia sottratta alla cognizione consultiva. Il sistema delineato dal D.Lgs. n. 165/2001 affida l’interpretazione delle clausole negoziali al solo canale dell’interpretazione autentica pattizia, attivabile secondo il meccanismo dell’art. 49, e a quello giudiziale del Giudice del Lavoro ex art. 63. Un parere della Corte finirebbe per sovrapporsi alle prerogative dell’ARAN, alterando il riparto di attribuzioni e introducendo un vincolo interpretativo eteronomo a presidio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 39 Cost. L’avvenuto rilascio della nota dell’ARAN del 10 ottobre 2025 cristallizza una preclusione assoluta: la Corte non può atteggiarsi a organo di appello o di riesame delle determinazioni dell’Agenzia negoziale.

In secondo luogo, difetta il carattere di generalità e astrattezza della questione. La richiesta trae origine da una specifica fattispecie gestionale pendente concernente la quantificazione del trattamento economico del dirigente dell’Area Vigilanza e Polizia locale. Il parere si risolverebbe quindi in una consulenza gestionale su un singolo rapporto giuridico in essere, surrogando l’Amministrazione nella responsabilità dell’atto di liquidazione, con conseguente divieto di co-amministrazione.

In terzo luogo, la Sezione ha escluso la sussistenza di un nesso diretto con la contabilità pubblica. La circostanza che la spesa sia posta a rimborso statale ai sensi dell’art. 1-bis del D.L. n. 599/1996 attiene alle mere modalità di copertura finanziaria: la natura giuridica del titolo di spesa resta radicata nella disciplina contrattuale privatistica. La questione interpretativa sulla corretta applicazione di una voce retributiva costituisce antecedente logico-giuridico rispetto alla fase contabile di imputazione e rimborso, sicché la provenienza statale della provvista è irrilevante ai fini dell’ammissibilità.

La Sezione ha pertanto dichiarato l’inammissibilità della richiesta presentata dal Comune di Francavilla Fontana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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