Responsabilità contabile e onere della prova del danno erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 173 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità contabile non si modella su un paradigma diverso da quello della responsabilità amministrativa: ne condivide gli elementi costitutivi, restando diverse solo le obbligazioni fatte valere in causa, attinenti agli specifici doveri di versamento e di resa. Ne consegue che l’onere di provare il danno erariale, la sua consistenza e la sua riconducibilità alla condotta dell’agente incombe in ogni caso sulla Procura erariale, che agisce in giudizio per il risarcimento. La qualifica di agente contabile non esonera l’attore dalla prova positiva degli elementi della fattispecie, né consente di presumere il danno dalla sola carenza documentale. Il principio di vicinanza della prova opera solo in situazioni eccezionali di impossibilità o grave difficoltà probatoria e non può supplire alle carenze dell’impianto probatorio attoreo.
Il Fatto
La vicenda riguarda gli affidamenti diretti, ripetuti nel quinquennio 2013-2018 a favore di un unico fornitore, di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale da parte della responsabile di un settore di polizia locale di un ente comunale. La Procura regionale ha contestato l’assenza di autorizzazione dell’amministrazione, l’assenza di resoconto di magazzino e l’assenza dei certificati di regolare esecuzione, quantificando il danno nella somma complessivamente spesa, decurtata del valore dei cartelli rinvenuti in magazzino.
La Sezione giurisdizionale territoriale, con la sentenza n. 67/2022, ha respinto la domanda, ritenendo non dimostrata la sussistenza di un danno erariale. La Procura ha proposto appello, censurando l’applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio e il mancato riconoscimento del principio di vicinanza della prova, invocato in ragione della qualifica di consegnataria della convenuta.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla qualificazione giuridica azionata dalla Procura. Il giudizio è stato instaurato per far valere una responsabilità amministrativa, pur evocandosi il diverso paradigma della responsabilità contabile: la qualifica di agente contabile, secondo l’appellante, avrebbe dovuto alleggerire l’onere probatorio in capo all’ente. La Corte respinge questa impostazione e richiama l’orientamento secondo cui la responsabilità contabile, quanto agli elementi costitutivi, si modella sullo stesso paradigma della responsabilità amministrativa, come affermato dalla Corte costituzionale n. 371 del 1998 e dalla giurisprudenza contabile più recente.
Da tale identità di elementi costitutivi discende il principio centrale: resta indiscutibilmente a carico dell’amministrazione, e per essa della Procura, l’onere di provare il danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto dell’agente. Il fatto che la convenuta rivestisse la funzione di agente contabile — circostanza peraltro non dimostrata — non esonera l’attore dal provare gli elementi della fattispecie. La Corte rileva inoltre che non risulta pacifica la qualifica di consegnataria, né è emerso che l’ente avesse sollecitato la resa del conto giudiziale.
La Sezione si sofferma poi sulla distinzione, ricavata dal R.D. n. 827 del 1924 e dal d.P.R. n. 254 del 2002, tra consegnatario per debito di custodia (agente contabile, obbligato alla resa del conto) e consegnatario per debito di vigilanza (agente amministrativo, non tenuto al conto). Nel caso concreto difetta la prova che la segnaletica fosse affidata a un agente contabile, tenuto conto che il regolamento di contabilità dell’ente esclude dall’inventariazione i beni di facile consumo e il materiale installato in modo fisso.
La Corte esamina poi l’accertamento inferenziale del presunto ammanco. Esso è contestato dal principio di prova offerto dall’appellata, secondo cui i cartelli acquistati sarebbero installati sul territorio e riscontrabili nelle fatture. La carenza documentale inerente al carico e scarico di magazzino non equivale alla dimostrazione che l’ente abbia subito un danno pari al valore dei cartelli non rinvenuti. La Corte ribadisce che la responsabilità amministrativo-contabile ha natura sostanziale e non formale: la mera illegittimità di un provvedimento non implica automaticamente la sussistenza di un danno erariale.
Infine, il richiamo alla vicinanza della prova è respinto. Trattandosi di deroga all’art. 2697 c.c., essa trova giustificazione solo in situazioni eccezionali, quando la parte si trovi in condizione di impossibilità o gravi difficoltà a fornire la prova: evenienza non ravvisata. L’appello è dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata, con spese di secondo grado poste a carico dell’ente soccombente.
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Nota della Redazione
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