Spese fuori periodo elettorale escluse dal rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 12 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e la regolarità della relativa documentazione. Ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale, il periodo da considerare è ricompreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente l’inizio del periodo di silenzio elettorale di cui all’art. 9 della legge n. 212/1956, fatto salvo l’ulteriore periodo relativo all’eventuale ballottaggio. La spesa sostenuta dopo tale termine, ancorché programmata prima della competizione, non è ammissibile al rendiconto e viene esclusa, pur non integrando una violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.
Il Fatto
La Lista Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova ha presentato alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti la certificazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni amministrative 2025 nel Comune di Genova, consultazione del 25 e 26 maggio 2025.
Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento per complessivi euro 44.830,00, interamente impiegati per finalità di propaganda, organizzazione di manifestazioni, raccolta firme e personale. In sede istruttoria è emersa una spesa di euro 600,00 relativa alla fattura Bigo Bar, scontrino n. 23 del 9 giugno 2025, riconducibile alla lettera c) dell’art. 13 della legge n. 96/2012 (organizzazione di manifestazioni di propaganda), per la quale non risultavano indicate le modalità di pagamento e che risultava effettuata in un periodo successivo alla competizione elettorale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la propria competenza, trattandosi di Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 149/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2014 e, successivamente, dall’art. 33, comma 3, lett. b), del decreto-legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014.
In ordine alla spesa contestata, la lista ha chiarito in sede di riscontro istruttorio e nel contraddittorio del 17 dicembre 2025 le modalità di pagamento, dichiarando che l’incontro previsto era stato programmato da tempo per sancire la fine delle elezioni con i rappresentanti di lista, a seguire dello spoglio del ballottaggio, e che non si poteva prevedere una sconfitta o una vittoria al primo turno, essendo prevista una penale per il mancato incontro.
Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza contabile (da ultimo, CDC Emilia Romagna n. 121/2025/CSE), secondo cui il periodo da prendere in considerazione ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute è ricompreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente l’inizio del periodo di silenzio elettorale prescritto dall’art. 9 della legge n. 212/1956, fatto salvo l’ulteriore periodo di campagna elettorale relativo all’eventuale ballottaggio.
Nel caso di specie, non essendosi svolto il ballottaggio, il periodo da considerare è dal 27 marzo 2025 al 24 maggio 2025. La spesa di euro 600,00, sostenuta in data 9 giugno 2025, risulta pertanto successiva al termine indicato. Le motivazioni addotte nel riscontro istruttorio non consentono di ritenere regolare la spesa, che viene esclusa dal rendiconto presentato, pur non concretizzando una violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012 e degli artt. 15, commi 15 e 16, della legge n. 515/1993, richiamati dall’art. 13, comma 6, lett. f), della legge n. 96/2012.
Nota della Redazione
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