Disallineamento dei dati ReGiS e stato di attuazione del progetto: profili di criticità nella gestione PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 8 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto attuatore di un intervento finanziato con risorse del PNRR è tenuto a mantenere costantemente allineati i dati inseriti nel sistema informativo ReGiS, assicurando la conformità tra quanto dichiarato in sede di riscontro istruttorio e quanto effettivamente risultante dalla piattaforma. La mancata implementazione di un efficace sistema di audit interno, idoneo a rilevare tempestivamente irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi, costituisce un profilo di criticità rilevante. L’Amministrazione centrale titolare della misura, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 77 del 2021, deve rimuovere o correggere eventuali irregolarità o non conformità suscettibili di compromettere il raggiungimento dei target e delle milestone, nonché il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di verifica sul progetto denominato “Realizzazione asilo nido in contrada Camporeale”, finanziato con risorse PNRR per un valore complessivo di € 864.000,00, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. Il Comune di Ariano Irpino, quale soggetto attuatore e destinatario del finanziamento, è stato destinatario di una richiesta istruttoria volta ad acquisire informazioni sullo stato di attuazione dell’intervento, sulla gestione economico-finanziaria e sull’implementazione del sistema di controllo interno. L’ente ha fornito riscontro in data 8 agosto 2025, dichiarando che i lavori erano stati affidati il 15 novembre 2024 e che le attività di cantiere, iniziate da pochi mesi, proseguivano regolarmente secondo il cronoprogramma, con termine previsto al 31 marzo 2026. La verifica è proseguita con la consultazione della banca dati ReGiS, aggiornata alla data del 17 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato la sussistenza di profili di criticità nella gestione del progetto, ancorando l’accertamento al quadro normativo delineato dal d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla l. n. 108 del 2021, che definisce la governance del PNRR e gli obblighi gravanti sui soggetti attuatori. In particolare, è emerso un significativo disallineamento tra i dati dichiarati dal Comune nel riscontro istruttorio e quelli risultanti dal sistema informativo ReGiS alla data del 17 dicembre 2025. L’ente aveva rappresentato un sistema informativo “perfettamente allineato” e un avanzamento regolare dei lavori, mentre dalla piattaforma risultava uno stato di avanzamento economico e finanziario pari al 35,8%, con un importo totale dei costi realizzati di € 309.381,17 e un totale di pagamenti approvati pari a zero.
La Corte ha inoltre constatato che, a meno di tre mesi dalla scadenza prevista per l’ultimazione dei lavori, non era stata comunicata la sottoscrizione del contratto di appalto né forniti elementi utili a chiarire la fase del cronoprogramma in corso. La circostanza che il sistema ReGiS segnalasse due alert relativi alla sostenibilità dei pagamenti, con una sommatoria degli importi inferiori alle percentuali previste rispetto ai costi realizzati, ha ulteriormente evidenziato la necessità di un aggiornamento costante dei dati.
In ordine al sistema di controllo interno, la Sezione ha preso atto delle iniziative dichiarate dal Comune, consistenti nell’adozione di direttive finalizzate alla regolamentazione della governance locale e all’implementazione di un ufficio audit dedicato ai progetti PNRR. Tuttavia, è stato rilevato che l’ente non ha trasmesso alcun dato sul contenuto degli atti di controllo né ha indicato criticità in merito all’attuazione del progetto, nonostante la dichiarata necessità di adottare misure “improrogabili” per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione.
La Corte ha richiamato l’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021, che impone alle amministrazioni responsabili dei singoli interventi di rimuovere o correggere eventuali irregolarità e non conformità, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi e il rimborso delle spese da parte della Commissione europea. Ha inoltre rammentato che la circolare n. 9/2022 della Ragioneria generale dello Stato prevede che gli atti e i provvedimenti di spesa adottati per l’attuazione degli interventi PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari amministrativo-contabili, fermo restando quanto dispone l’art. 147 del TUEL in materia di controlli interni.
Conseguentemente, la Sezione ha accertato la presenza dei profili di criticità nella gestione del progetto e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, nonché l’invio, entro il 15 febbraio 2026, di una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione dell’intervento attraverso il sistema Con.Te. Ha infine ordinato la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Nota della Redazione
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