Il conto giudiziale non parificato è improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 41 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione costituisce un presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. Il deposito del conto munito dell’attestazione di parifica è condizione per la valida costituzione in giudizio dell’agente contabile ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 174/2016. La sua assenza, accertata dal giudice relatore ex art. 145, comma 3, c.g.c., determina l’improcedibilità del giudizio, che non può essere pronunziata per mere irregolarità o nullità del conto, ma solo per la sua inesistenza giuridica o fattuale ovvero per la mancanza di una condizione di procedibilità.
Il Fatto
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., nella qualità di tesoriere del Comune di Abriola, rendeva il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2017. Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rimetteva al Collegio la valutazione sulla procedibilità dell’esame del conto, in quanto privo della parificazione da parte dell’ente e non redatto secondo il modello ufficiale di cui all’Allegato n. 17/3 al d.lgs. n. 118/2011.
La banca, costituitasi in giudizio, eccepiva di non aver potuto reperire tempestivamente la documentazione originaria, trasmessa all’epoca in formato cartaceo, e chiedeva comunque l’accertamento della regolarità del conto, rappresentando che l’eventuale improcedibilità non era a lei imputabile.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che l’improcedibilità del giudizio di conto può essere pronunziata solo in casi tassativi: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, ovvero la mancanza di una condizione di procedibilità come la parificazione.
Quanto al primo profilo, il conto, sebbene non conforme al modello legale di cui all’Allegato n. 17/3 al d.lgs. n. 118/2011, contiene i dati essenziali della gestione di tesoreria, rendendone possibile l’esame nel merito. Sul secondo profilo, la parificazione è ritenuta presupposto processuale imprescindibile, in quanto imposta dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e dall’art. 618 del r.d. n. 827/1924, oltre che dal principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.
La Corte richiama il combinato disposto degli artt. 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c., evidenziando che solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio e che il giudice relatore deve verificarne la parificazione prima dell’esame. Sulla imprescindibilità del requisito viene citato il parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 4/2020 del 10 settembre 2020.
Nella fattispecie, il conto è stato depositato senza la parificazione o un visto equipollente. Anche il rendiconto prodotto in corso di causa dalla banca risulta sprovvisto di tale attestazione. La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza, ferma la possibilità per l’amministrazione di provvedere alla parificazione e alla successiva trasmissione del conto.
Le spese vengono compensate, atteso che l’improcedibilità risulta imputabile a errori di trasmissione e alla mancata parificazione da parte dell’amministrazione, non a errori dell’agente contabile.
Nota della Redazione
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