Il cumulo delle infermità ai sensi dell’art. 18 d.P.R. n. 915/1978 determina un’unica pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 41 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria degli atti amministrativi, ma è diretto all’accertamento della spettanza del trattamento pensionistico con cognizione piena sul rapporto previdenziale. Il procedimento di cumulo disciplinato dall’art. 18 del d.P.R. n. 915/1978 è finalizzato esclusivamente alla determinazione dell’unica categoria pensionistica risultante dal concorso delle infermità, attraverso due operazioni successive: il cumulo progressivo delle infermità diverse da quella più grave secondo la tabella F-1 e la successiva combinazione con l’infermità di maggiore gravità. Detto meccanismo non può essere utilizzato quale strumento per conseguire una pluralità di pensioni di prima categoria, né la tabella F-1 ammette ulteriori progressioni mediante reiterata applicazione del medesimo meccanismo.

Il Fatto

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri, riformato per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, aveva ottenuto dall’INPS la pensione privilegiata di 4ª categoria, poi riliquidata in 3ª categoria a seguito di un verbale successivamente rettificato e annullato.

Il ricorrente aveva domandato il riconoscimento di un cumulo di 1ª + 1ª + 2ª + 5/10 categoria, sostenendo la necessità di una valutazione autonoma di ciascuna infermità. L’INPS, in corso di causa, aveva riconosciuto la 2ª categoria; il ricorrente aveva insistito per l’accoglimento delle proprie pretese. Il Giudice aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio demandata all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto l’istanza di estromissione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rilevando che l’Amministrazione militare conserva un interesse concreto a partecipare al giudizio, essendo coinvolta nella trasmissione dei verbali sanitari all’INPS e potendo il ritardo nella definizione della posizione pensionistica essere a essa riconducibile.

Quanto al trattamento spettante dalla cessazione dal servizio, il Giudice ha condiviso le conclusioni dell’UML, che ascrivevano i reliquati del trauma cranio-encefalico alla 3ª categoria e gli esiti delle fratture all’8ª categoria, con cumulo in 2ª categoria ex tabella F-1. In accoglimento parziale del ricorso, ha rettificato il primo provvedimento INPS riconoscendo la pensione privilegiata di 2ª categoria sin dal 20 dicembre 2017.

Per il periodo successivo all’aggravamento, la Corte ha ravvisato la necessità di procedere autonomamente all’interpretazione degli artt. 16 e 18 d.P.R. n. 915/1978, poiché l’attività di applicazione delle disposizioni sul cumulo esula dall’accertamento medico-legale e appartiene alla funzione giurisdizionale.

Richiamato il disposto dell’art. 18, la Corte ha chiarito che il cumulo si articola in due operazioni: la prima consiste nel cumulo progressivo di tutte le infermità diverse da quella più grave secondo la tabella F-1; la seconda nella combinazione del risultato ottenuto con l’infermità di maggiore gravità. Applicando tale criterio al caso concreto — in cui l’infermità più grave era ascrivibile alla 2ª categoria e il cumulo delle altre infermità determinava la 1ª categoria — la combinazione finale prevista dalla tabella F-1 conduce al riconoscimento di una pensione di 1ª categoria con assegno di cumulo per infermità di 6ª categoria.

La Corte ha escluso che il procedimento possa essere reiterato per ottenere una pluralità di trattamenti di prima categoria, evidenziando che l’art. 16 d.P.R. n. 915/1978 attribuisce un’unica pensione di 1ª categoria anche in caso di coesistenza di più infermità della medesima categoria, con la sola aggiunta degli assegni di cumulo. Ha richiamato il principio affermato dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello (sent. n. 550 del 2012), secondo cui non trova fondamento la pretesa di conseguire più distinte pensioni. Ha infine riconosciuto gli accessori di legge sulle differenze, con interessi legali e rivalutazione monetaria non cumulabili, e disposto la compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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