Determinazione del valore in dogana mediante banche dati: si applica il criterio residuale dell’art. 31 CDC (Cass. civ. Sez. 5 n. 20995 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del valore in dogana delle merci importate, la valutazione effettuata dall’autorità doganale sulla base dei valori statistici medi risultanti da banche dati per merci similari non è riconducibile al metodo secondario di cui all’art. 30, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario, ma all’ipotesi residuale di cui all’art. 31 del medesimo codice. I dati statistici aggregati non contengono, infatti, elementi sufficienti per l’applicazione dei metodi previsti dall’art. 30, caratterizzati dal riferimento a merci identiche o similari. Il giudice del rinvio è tenuto ad accertare se, nel caso concreto, fosse possibile determinare il valore della merce applicando i criteri dell’art. 30 CDC e, solo in caso negativo, a ritenere legittimo l’utilizzo dei dati di banche dati quale ultima ratio, secondo il nesso di sussidiarietà che governa i metodi di valutazione doganale. La querela relativa alla motivazione degli atti impositivi è preclusa in sede di giudizio di rinvio, i cui limiti sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione.
Il Fatto
La società, nella qualità di titolare di una procedura di domiciliazione, importò dalla Cina borse e borsette con superficie esterna in materie plastiche. L’Agenzia delle dogane, dopo aver richiesto informazioni complementari senza ricevere risposta, rettificò le dichiarazioni doganali elevando il valore dichiarato, mediante il ricorso al valore medio di merce similare risultante dalla banca dati M.E.R.C.E., e notificò i conseguenti atti sanzionatori.
A seguito di un primo giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva accolto due motivi di ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza della CTR che aveva annullato gli atti, con rinvio per la verifica della corretta applicazione dei metodi di determinazione del valore. Nel giudizio di rinvio, la CTR rigettava l’appello della società, ritenendo corretta l’applicazione del criterio di cui all’art. 30, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario, sulla base dei valori della banca dati per un periodo successivo alle importazioni. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe verificato la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore da parte dell’Ufficio, limitandosi a una ricostruzione compiuta solo in giudizio. La Corte osserva che la cassazione con rinvio per violazione di legge produce effetti analoghi al giudicato, non essendo consentito al giudice del rinvio rimettere in discussione l’interpretazione delle norme e i fatti che ne costituiscono il presupposto, già definiti dalla pronuncia di legittimità. Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio aveva accertato la legittimità del ricorso ai metodi alternativi e la mancata necessità di un contraddittorio ulteriore, limitando la verifica demandata al giudice del rinvio alla sola corretta individuazione del metodo applicabile. Il primo motivo risulta pertanto infondato.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 29, 30 e 31 del reg. CEE n. 2913/1992, deducendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell’art. 30, in considerazione dello scarto temporale tra le importazioni e il periodo di riferimento dei dati statistici. La Corte richiama la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui il valore delle merci può essere legittimamente determinato in base a valori estratti dalle banche dati, ma solo “in ultima istanza”. I dati statistici aggregati, per il loro carattere collettivo e la loro natura riservata, non possono essere utilizzati per l’applicazione dei metodi di cui all’art. 30, paragrafi 2, lettere da a) a d), CDC, che richiedono elementi specifici relativi a merci identiche o similari, ma costituiscono “dati disponibili nella Comunità” ai sensi dell’art. 31, paragrafo 1, CDC.
La Corte osserva che tale principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza del Tribunale UE, che ha riconosciuto la possibilità per le autorità doganali di ricorrere ai valori risultanti dalle banche dati, riconducendoli all’ipotesi di cui all’art. 74, paragrafo 3, CDU, solo dopo aver escluso, con la dovuta diligenza, l’applicabilità dei metodi secondari. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dalla CTR risulta errata nella parte in cui ha ricondotto l’accertamento del valore basato sui valori statistici all’ipotesi di cui all’art. 30, paragrafo 2, lettera b), CDC, mentre lo stesso avrebbe dovuto essere ricondotto all’ipotesi residuale di cui al successivo art. 31. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto pertanto accertare se fosse realmente impossibile applicare i criteri di cui all’art. 30 CDC, dovendosi ricondurre il metodo impiegato all’ipotesi residuale. Il secondo motivo è accolto e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.
Nota della Redazione
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