Accreditamento casa di cura ed esenzione IVA per pazienti solventi (Cass. civ. Sez. 5 n. 23610 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale è da considerare soggetto “debitamente riconosciuto” ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE, sicché le prestazioni di ricovero e cura da essa erogate in regime privatistico a pazienti solventi, pur non essendo oggetto di specifica convenzione, possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 19, del d.P.R. n. 633/1972. L’esenzione è subordinata alla condizione che le prestazioni siano fornite “a condizioni sociali analoghe” a quelle applicate dagli enti ospedalieri di diritto pubblico, condizione che il giudice di merito è tenuto ad accertare in concreto, alla luce degli indici elaborati dalla giurisprudenza unionale (personale, locali, attrezzature, efficienza gestionale, modalità di calcolo delle tariffe). Il riferimento normativo alle “cliniche e case di cura convenzionate” deve, pertanto, ritenersi esteso anche alle strutture accreditate, a prescindere dall’inclusione delle singole prestazioni negli accordi stipulati con l’amministrazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento, per IVA e IRAP relativa all’anno 2014, con cui disconosceva l’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 19, del d.P.R. n. 633/1972 applicata da una casa di cura privata sulle fatture per prestazioni di ricovero e cura rese in regime privatistico a pazienti solventi. L’Ufficio riteneva, infatti, che l’esenzione spettasse solo alle strutture “convenzionate”, mentre la contribuente risultava soltanto accreditata. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1069/07/2022, rigettava l’appello dell’Agenzia, valorizzando il possesso dell’accreditamento e l’esistenza di accordi convenzionali con la Regione. Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, riguardanti la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 19, e dell’art. 132 della direttiva IVA, e li ha ritenuti fondati “nei termini di seguito indicati”. Ha respinto, invece, il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento per cui il vizio è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non ravvisabile nella specie.
Nel merito, la Corte ha delineato il quadro sistematico, ricordando che le prestazioni sanitarie con pagamento del ticket rese da strutture pubbliche sono fuori campo IVA ex art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972. Per le altre prestazioni, l’esenzione di cui al n. 19 dell’art. 10 costituisce recepimento dell’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE, che richiede due condizioni: la qualità dell’istituto (debitamente riconosciuto) e l’erogazione delle prestazioni a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico.
Quanto al requisito del riconoscimento, la Corte ha evidenziato che l’accreditamento, nel nuovo sistema delineato dal d.lgs. n. 502/1992, determina l’inserimento stabile e continuativo della struttura privata nell’organizzazione del servizio sanitario, attribuendole la qualifica di soggetto erogatore di un pubblico servizio. La successiva convenzione, ha precisato la Corte, serve essenzialmente a definire volumi, tariffe e limiti finanziari delle prestazioni rimborsate dal SSN, ma il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si realizza già con l’atto di accreditamento. Il termine “convenzionate” di cui alla norma interna deve quindi leggersi alla luce dell’evoluzione del sistema, potendo ricomprendere le strutture accreditate.
La Corte ha quindi richiamato i principi della giurisprudenza unionale, in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022, causa C-228/20, secondo cui l’esenzione non può essere limitata alle sole strutture che abbiano stipulato convenzioni, quando istituti privati comparabili forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti pubblici. Ne deriva che la struttura accreditata può beneficiare dell’esenzione IVA anche per le prestazioni di ospedalizzazione erogate a pazienti solventi al di fuori della convenzione, purché esse siano fornite a condizioni sociali analoghe a quelle applicate dagli enti di diritto pubblico. Il carattere non vincolante delle tariffe approvate (condizione non recepita dal legislatore nazionale) e la corretta valutazione di indici quali personale, locali, attrezzature ed efficienza gestionale sono elementi che il giudice di merito deve accertare in concreto per verificare la sussistenza di detta condizione.
Poiché la Commissione tributaria regionale non aveva compiuto tale verifica in concreto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese, per un nuovo esame delle condizioni di erogazione delle prestazioni oggetto di ripresa alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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