Giudicato esterno su altra annualità tributaria e onere probatorio nelle frodi carosello (Cass. civ. Sez. 5 n. 13545 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di frodi carosello, ove l’Ufficio finanziario deduca l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare non solo la fittizietà soggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza – o l’agevole conoscibilità con l’ordinaria diligenza – in capo al cessionario dell’inserimento dell’operazione in un meccanismo evasivo, anche per presunzioni purché gravi, precise e concordanti. Il giudicato formatosi su un’altra annualità d’imposta può assumere efficacia preclusiva solo ove concerna elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto differenti e propri del singolo periodo. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto l’onere probatorio a carico di una parte diversa da quella tenuta, non già quando si contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, attività rimessa al prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. Il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti idonei a spiegare effetti preclusivi nel processo tributario ai sensi dell’art. 654 c.p.p., potendo essere valutato dal giudice tributario come mero elemento del materiale istruttorio.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 nei confronti di una società operante nel commercio elettronico, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e recuperando l’IVA, sul presupposto che la contribuente avesse acquistato da società qualificate come “cartiere” nell’ambito di una frode carosello. La società, in liquidazione, impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che confermava la decisione di primo grado e accoglieva l’appello incidentale sulle spese. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato e disatteso l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente, il quale invocava decisioni favorevoli rese fra le medesime parti per altre annualità d’imposta. Ha ribadito che il giudicato formatosi su un’altra annualità può avere efficacia preclusiva solo per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non già quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto differenti e propri di ciascun periodo. Nel caso di specie, le operazioni contestate per il 2009 risultavano correlate a rapporti commerciali specifici di tale annualità, privi di stabilità ultrannuale, sicché alcuna efficacia preclusiva ex art. 2909 c.c. poteva essere riconosciuta.
In ordine al primo motivo, concernente l’onere probatorio, la Corte ha rammentato che in materia di IVA spetta all’Amministrazione dimostrare, oltre alla fittizietà del fornitore, la consapevolezza o l’agevole conoscibilità da parte del cessionario dell’inserimento nell’operazione in un meccanismo evasivo. Solo a fronte di tale prova, incombe sul contribuente dimostrare le cautele adottate. Nel confermare l’apprezzamento del giudice di merito, la Corte ha chiarito che la censura ex art. 2697 c.c. è ravvisabile solo quando sia stato posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella su cui doveva gravare, non già quando si contesti la valutazione degli elementi istruttori, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della motivazione.
Quanto al secondo motivo, relativo all’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, la Corte ha escluso che la CTR abbia attribuito valenza vincolante al decreto di archiviazione del procedimento penale, avendolo utilizzato come mero dato nel complessivo quadro valutativo. Il provvedimento di archiviazione, in quanto non compreso tra quelli dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 c.p.p., non può fondare preclusioni nel processo tributario; l’esito del procedimento penale, anche se definito con sentenza irrevocabile, costituisce solo un elemento del materiale istruttorio da valutare autonomamente dal giudice tributario.
La decisione si fonda, in via dirimente, sulla ritenuta insufficienza del corredo indiziario offerto dall’Amministrazione in ordine alla consapevolezza della frode, sicché la doglianza dell’Agenzia, volta a una diversa ricostruzione del fatto, non incide sulla ratio decidendi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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