Errore percettivo e giudizio di Cassazione: la denuncia del vizio revocatorio preclude il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 21647 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. si configura come errore di fatto consistente nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Tale vizio, in quanto attinente alla percezione e non alla valutazione degli atti processuali, non è deducibile con il ricorso per cassazione ma deve essere fatto valere con il mezzo della revocazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Catania aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per II.DD. e IVA, relativa a riprese ad imposizione per gli anni 2001-2006. Il contribuente proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia lo dichiarava inammissibile per violazione del litisconsorzio necessario, non essendo stata prodotta la prova della notifica dell’atto di appello nei confronti dell’agente della riscossione, parte del giudizio.

Nello specifico, all’udienza del 14.3.2018 il contribuente aveva chiesto un rinvio per poter notificare l’originale del ricorso in appello, a seguito del trasferimento del procuratore dell’agente della riscossione. Il giudice aveva accolto l’istanza e rinviato all’udienza del 2.5.2018, in occasione della quale la causa era stata discussa e decisa sul punto pregiudiziale del litisconsorzio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, ritenendoli connessi e trattandoli congiuntamente. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 14 e 49 del d.lgs. n. 546/92 e 102 e 331 cod. proc. civ., contestando l’affermazione del giudice d’appello secondo cui non vi era prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio. Il secondo motivo lamentava, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge per non aver il giudice rilevato il regolare deposito dell’atto di integrazione all’udienza di discussione.

La Suprema Corte ha chiarito che entrambe le censure denunciavano un errore percettivo degli atti di causa, ossia una divergenza tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella emergente dagli atti processuali. Tale errore, secondo la giurisprudenza costante richiamata dalle Sezioni Unite n. 5303 del 1997, presuppone che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva deciso sul presupposto, pacifico tra le parti, che il contribuente non avesse depositato la prova della notifica al litisconsorte. Il contribuente, tuttavia, non contestava la valutazione giuridica del giudice, ma la verità fattuale dell’affermazione, sostenendo che l’adempimento fosse stato effettuato e depositato, sebbene non verbalizzato.

La Corte ha quindi qualificato le censure come vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in quanto lamentavano un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale. Tali vizi, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27555 del 2011), non sono denunciabili attraverso il ricorso per cassazione e ne è stata pertanto dichiarata l’inammissibilità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambe le controricorrenti.

Nota della Redazione

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