Parametro 125,75 spetta al congedato in ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 156 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica speciale introdotta dal d.lgs. n. 95/2017 è attribuita ai militari richiamati in servizio dall’ausiliaria con valore esclusivamente giuridico: non determina alcuna corrispondenza stipendiale con il grado di Brigadiere Capo con otto anni di anzianità. Al congedato che alla data del riordino abbia già maturato il requisito di quattro anni di permanenza nel grado spetta, per l’indennità di ausiliaria, il parametro stipendiale 125,75, non quello 131 proprio della qualifica speciale né quello 122,50 eventualmente indicato nel decreto definitivo. Il trattamento di quiescenza del militare che al 31.12.2011 abbia già raggiunto l’aliquota massima di rendimento non può eccedere l’80% della base pensionabile: è infondata la domanda diretta a computare nel montante della quota C i contributi accantonati durante il periodo di richiamo in ausiliaria. Gli aumenti periodici del 2,50% per ogni biennio in ausiliaria, ex art. 1871, commi II e III, cod. ordinamento militare, costituiscono elementi statici che maggiorano la base di calcolo e non si sommano in misura integrale al trattamento pensionistico al momento del congedo.

Il Fatto

Un sovrintendente dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età, optava per il transito in ausiliaria con richiamo in servizio nel medesimo grado. A seguito del riordino delle carriere, gli veniva attribuita la qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Nel decreto definitivo di pensione, l’Amministrazione applicava all’indennità di ausiliaria il parametro 124,25, inferiore a quello provvisoriamente riconosciuto. Il militare impugnava l’atto, chiedendo la riliquidazione con il parametro 131 e, in subordine, con il 125,75, oltre al computo dei contributi del periodo di ausiliaria nel montante contributivo e alla corretta applicazione delle maggiorazioni biennali.

La Motivazione della Corte

Il giudice disattende l’eccezione di giudicato sollevata dall’I.N.P.S.: la precedente pronuncia concerneva la liquidazione provvisoria, mentre il nuovo gravame riguarda il decreto definitivo, che ha peraltro applicato un trattamento deteriore; inoltre, sono state introdotte domande nuove rispetto al giudizio definito nel 2022.

Nel merito, richiamando la sentenza della Sezione n. 685/2022, si osserva che la qualifica speciale di Brigadiere Capo è attribuita ai fini meramente giuridici ai richiamati in servizio dall’ausiliaria. Il riconoscimento della qualifica non determina alcuna automatica corrispondenza stipendiale, atteso che l’accesso alla stessa richiede requisiti ulteriori e diversi rispetto alla semplice permanenza nel grado. Ne consegue il rigetto della domanda volta all’applicazione del parametro 131. Tuttavia, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, il ricorrente aveva già maturato i requisiti per il secondo scatto stipendiale: va accolto il motivo subordinato e riconosciuta l’applicazione sull’indennità di ausiliaria del parametro 125,75.

La Corte respinge la domanda di computo dei contributi del periodo di ausiliaria nel montante della quota C. La pensione rientra nel sistema misto 2012 con il limite dell’80% della base pensionabile previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il militare, avendo già raggiunto l’aliquota massima al 31.12.2011, non può trarre alcun beneficio economico da un’ulteriore anzianità contributiva. Per gli stessi motivi è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.

Quanto alla maggiorazione del 2,50% per ogni biennio di ausiliaria, il giudice ritiene che, dal tenore letterale dell’art. 1871, commi II e III, cod. ordinamento militare, gli aumenti biennali concorrano a maggiorare gli assegni pensionabili che servono di base per il nuovo trattamento, non la pensione già liquidata. Tali incrementi, maturando al momento del congedo, costituiscono un elemento statico e vengono correttamente imputati all’ultimo mese di servizio ai fini del calcolo della retribuzione media.

Il ricorso è accolto solo parzialmente, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del parametro 125,75 e dei conseguenti miglioramenti economici. Viene respinta l’eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali, decorrendo il termine dalla data di adozione del provvedimento definitivo, e gli arretrati sono dovuti con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio del cumulo parziale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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