Comunità energetiche richiedono modulo societario e motivazione art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 274 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che intenda partecipare a una comunità energetica rinnovabile in forma societaria è tenuto a motivare analiticamente, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la stretta necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali. La meritevolezza degli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetico, di per sé, non rende aprioristicamente adeguata la scelta di creare un organismo societario, poiché la legge non impone né privilegia tale forma. Il parametro della necessità coincide con l’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative, tenuto conto del principio europeo e nazionale di neutralità alla forma. La prevalenza di moduli non societari nelle iniziative del territorio di riferimento confuta l’affermazione circa la necessità della società. La Corte rende parere positivo con osservazioni.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione consiliare con cui ha approvato la documentazione per aderire a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa — impresa sociale ETS, per la partecipazione in qualità di socio consumatore. In base all’art. 3 del regolamento soci, è socio consumatore aziendale il soggetto che partecipa alle configurazioni di autoconsumo con più di due POD o consumi annui superiori a 10.000 kWh.
L’operazione prevede, a fronte del conferimento di euro 100,00, l’acquisto di quattro azioni, ognuna del valore nominale di euro 25,00, della società costituita tra tredici soci persone fisiche. Il Comune ha corredato la delibera con una relazione tecnica, un business plan e la documentazione societaria. Occorreva dunque verificare l’assolvimento degli oneri di motivazione analitica dettati dall’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla disciplina eurounitaria delle comunità energetiche rinnovabili, contenuta nell’art. 22 della Direttiva UE n. 2018/2001, attuata dal d.lgs. n. 199/2021. L’art. 31, comma 1, riconosce ai clienti finali il diritto di organizzarsi in tali comunità, a condizione che l’obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci o alle aree locali, e non di realizzare profitti finanziari. Il Comune ha correttamente invocato, sul piano finalistico, l’art. 4, comma 7, TUSP, che ammette le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il punto centrale è però un altro. L’art. 5, comma 3, TUSP attribuisce alla Corte il controllo sulla motivazione degli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, secondo quattro parametri: necessità della società per le finalità istituzionali, ragioni e finalità della scelta sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. La Corte ribadisce che l’onere motivazionale non è assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni indimostrate, ma può essere compiuto anche con motivazione sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico seguito.
Sul vincolo finalistico, la Sezione richiama la giurisprudenza contabile secondo cui non può ritenersi aprioristicamente adeguata la creazione di un organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che le finalità perseguite siano meritevoli di attenzione, come affermato dalla Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 120/2024/PASP. Il nodo è la stretta necessità del modello societario per la comunità energetica, anche in ragione del principio di neutralità alla forma coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale. Il parametro della necessità coincide con l’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative, secondo la Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 202/2024/PASP, e con il d.lgs. n. 175/2016, che mira a contrastare l’aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.
Nel caso concreto, la relazione giustifica l’adesione affermando che la cooperativa è l’optimum per il Comune. La Sezione osserva però che la legge promuove il ruolo dei Comuni nella transizione energetica, ma non incentiva il ricorso al modello societario: il Vademecum ANCI per i comuni propone la promozione delle CER senza che l’ente debba necessariamente farne parte. L’Electricity Market Report 2024 del Politecnico di Milano riporta che su 80 iniziative il 50% ha adottato la forma associativa e il 30% quella cooperativa. Nel territorio lodigiano risultano una CERS in forma di Fondazione, due CER associative e un’ulteriore associazione. La prevalenza di forme non societarie induce a dubitare della stretta necessità dello strumento societario; l’utilizzo della cooperativa appare semmai funzionale all’ingresso del socio finanziatore e all’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
Sugli altri parametri, la Sezione rileva che il business plan copre adeguatamente la sostenibilità finanziaria oggettiva, secondo la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, e che il rischio è limitato alla perdita del conferimento. Sussiste però un profilo critico sul rapporto tra amministratori e dipendenti: il business plan prevede tre risorse a tempo parziale, mentre il consiglio di amministrazione è di tre componenti, con parità numerica in linea con l’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP. Non sono previsti gettoni o compensi per il CdA nel business plan, ma lo statuto demanda all’assemblea la determinazione dell’eventuale compenso, e non appare condivisibile l’affermazione secondo cui il business plan supererebbe lo statuto. I profili di efficacia, economicità e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato risultano invece adeguatamente rappresentati, come pure l’avvenuta consultazione pubblica.
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Nota della Redazione
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