Guida senza patente: recidiva specifica e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 626 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito amministrativo, essendo sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’iscrizione a ruolo o la testimonianza del personale di polizia giudiziaria, salvo che il ricorrente non dimostri di aver proposto impugnazione o oblazione. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione in esame, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. In caso di pena irrogata al di sotto della media edittale, non è richiesta una specifica motivazione del giudice, dovendosi la media calcolare dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo.
Il Fatto
Con sentenza del 03/03/2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato un’autovettura senza aver conseguito la patente di guida, già revocata, con la recidiva nel biennio, condannandolo alla pena di giorni venti di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con le attenuanti generiche.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo tre motivi: con il primo, contesta la ritenuta definitività della precedente sanzione amministrativa, desunta dalla mancata proposizione di ricorso o oblazione; con il secondo, lamenta l’illogicità della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo, censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in ogni sua articolazione. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici, evidenziando come dalla documentazione acquisita fosse emerso che l’imputato era stato sorpreso alla guida del veicolo sprovvisto di patente, già revocata, e che era stato sanzionato per la medesima violazione pochi mesi prima.
La decisione si allinea alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessaria un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova della precedente violazione, come il verbale di contestazione o la testimonianza del personale accertatore, cui si contrappone l’onere del ricorrente di allegare elementi contrari, quali la proposizione di ricorso avverso la sanzione o la richiesta di oblazione non respinta.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è preclusa quando il reato è per sua struttura a condotte reiterate: la contravvenzione di guida senza patente assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio, sicché la reiterazione della condotta esclude il requisito della non abitualità del comportamento. La Corte territoriale ha correttamente escluso l’istituto, osservando la pluralità di violazioni commesse in un ristretto arco temporale e la personalità del prevenuto, indifferente ai precetti penali.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha ricordato che non occorre una motivazione specifica quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale, da calcolarsi non dimezzando il massimo edittale ma dividendo per due i mesi o gli anni che separano il minimo dal massimo ed aggiungendo il risultato al minimo. Nel caso di specie, la quantificazione prossima al minimo edittale è stata ritenuta congrua, considerate le violazioni commesse in un arco di tempo ristretto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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