Il diniego di ricovero esterno non lede la salute (Cass. pen. Sez. 1 n. 628 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere sottoposto a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da parte di sanitari di fiducia è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. solo quando la richiesta riguardi prestazioni da effettuarsi all’interno degli istituti di pena. Non è invece riconosciuto, in via generale, un diritto del detenuto a ottenere l’allocazione in un luogo esterno di cura di propria scelta, diverso da quello ritenuto idoneo dall’Amministrazione penitenziaria, dovendosi in tal caso valutare le ragioni di sicurezza e il rapporto costante tra la Direzione del carcere e la struttura sanitaria. Il provvedimento che rigetta l’istanza di ricovero in una struttura esterna di fiducia deve comunque essere sorretto da una motivazione che dia conto dell’incidenza del lasso temporale di attesa dell’intervento sulle condizioni di salute del detenuto.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Genova rigettava la richiesta di un detenuto, avanzata ai sensi dell’art. 11 Ord. pen., volta a ottenere l’autorizzazione a essere temporaneamente ricoverato in una struttura ospedaliera di sua fiducia, situata in una regione diversa da quella di detenzione, per sottoporsi a un intervento chirurgico di resezione transuretrale vescicale. La Direzione sanitaria dell’Istituto penitenziario aveva già prescritto e programmato l’intervento presso un ospedale individuato dall’Amministrazione, ma il detenuto, alla data del ricorso, non era ancora stato operato. Avverso il provvedimento di diniego, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la lesione del proprio diritto alla salute.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riscontrato la sussistenza dell’interesse ad impugnare, evidenziando come l’intervento, prescritto da oltre un anno, non fosse stato ancora eseguito e come la patologia del detenuto avesse subito un considerevole incremento, rendendo ancora più attuale la necessità di procedere all’intervento in un luogo esterno di cura. Ha inoltre rilevato che la neoformazione, inizialmente di quindici millimetri, avesse raggiunto la dimensione di nove centimetri.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia di impugnazioni dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 11 Ord. pen., richiamando i precedenti secondo cui le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale non sono soggette ad alcun mezzo di impugnazione (Sez. 1, n. 32470 del 2015, Rv. 264292 – 01), avendo carattere amministrativo. Ha tuttavia distinto l’ipotesi del diniego di trattamenti da effettuarsi “nelle infermerie o nei reparti clinici all’interno degli istituti” ex art. 11, comma 12, Ord. pen., per la quale ha riconosciuto la ricorribilità per cassazione (Sez. 6, n. 32583 del 2022, Rv. 283620 – 01; Sez. 1, n. 39875 del 2023, Rv. 285370 – 01).
La fattispecie in esame è stata ritenuta diversa da quelle esaminate dai precedenti: il detenuto, già indirizzato dalla Direzione sanitaria presso un luogo esterno di cura, non aveva chiesto di essere curato all’interno dell’istituto, ma di essere allocato in un ospedale di sua scelta, diverso da quello indicato dall’Amministrazione penitenziaria. La Corte ha escluso che sussista, in via generale, un diritto del detenuto a scegliere il luogo esterno di cura.
Ciononostante, la Corte ha annullato il provvedimento con rinvio, rilevando una carenza motivazionale. Il decreto impugnato non aveva svolto alcuna motivazione circa le eventuali esigenze di sicurezza che avrebbero giustificato il diniego del trasferimento presso la struttura indicata dal detenuto, né aveva considerato che l’intervento, ancorché programmato da oltre un anno, non era stato eseguito, omettendo di verificarne l’incidenza sulle condizioni di salute del detenuto. La motivazione non rendeva conto, inoltre, di accertamenti successivi sulla progressione della patologia.
Sulla base di tali rilievi, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Genova, affinché integri i vizi motivazionali riscontrati anche attraverso ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari, disponendo l’oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del detenuto.
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Nota della Redazione
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