La designazione “a cascata” non elude l’obbligo dichiarativo ex art. 80 e la sostituzione tardiva non sana l’omissione (TAR Lombardia n. 2792 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contesto di un meccanismo di designazione “a cascata” delle consorziate esecutrici, gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 si estendono anche alle società che, pur non avendo partecipato formalmente alla gara, eseguono materialmente le prestazioni dedotte in appalto; la verifica dei requisiti di affidabilità morale nei loro confronti è legittima e doverosa, non integrando violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. L’omessa dichiarazione di una condanna penale definitiva, ancorché per un reato non contemplato dal comma 1 dell’art. 80, integra grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), ove la condotta sia pertinente all’attività svolta. L’estromissione o sostituzione della consorziata esecutrice, comunicata solo dopo la segnalazione della stazione appaltante, non costituisce valida misura di self-cleaning né sana l’omissione dichiarativa, difettando il presupposto della “incolpevole ignoranza”.
Il Fatto
Il costituendo RTI, con mandataria e mandante, partecipava a una procedura negoziata indetta da una società di gestione aeroportuale. Nell’ambito di una struttura consortile articolata, la mandante designava quale consorziata esecutrice una società che, a sua volta, indicava quali imprese interne assegnatarie due proprie socie. A seguito dello scorrimento della graduatoria e dell’avvio delle verifiche sui requisiti, la stazione appaltante accertava che il legale rappresentante di una di queste ultime società era stato condannato con decreto penale definitivo per violazione della disciplina sull’immigrazione, senza che ciò fosse stato dichiarato in gara né in sede di verifica.
Dopo una richiesta di chiarimenti e la comunicazione di misure di self-cleaning, consistite nell’estromissione della società dalla compagine, la stazione appaltante disponeva l’esclusione del RTI per omessa dichiarazione e per la configurabilità di un illecito professionale. Le società componenti il RTI proponevano distinti ricorsi, chiedendo l’annullamento dell’esclusione; la società uscente, già aggiudicataria e a sua volta esclusa all’esito di precedenti giudizi, spiegava intervento ad opponendum, eccependo plurime ragioni di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato ammissibile l’intervento ad opponendum, ravvisando in capo all’interveniente un interesse di fatto alla reiezione dei gravami. Ha quindi rigettato le eccezioni preliminari: la mancata notifica all’interveniente non integrava violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non potendo il concorrente già escluso con sentenza efficace — ancorché gravata da ricorso per Cassazione ex art. 110 cod. proc. amm. — essere qualificato come controinteressato; la mandante era legittimata ad agire in via autonoma, senza che ciò integrasse un bis in idem, in forza del principio della piena legittimazione delle singole imprese del raggruppamento; nessuna indeterminatezza inficiava il ricorso della mandataria, avendo la notifica alla mandante valore di litis denuntiatio.
Nel merito, la Corte ha respinto il motivo concernente la violazione del principio di tassatività delle esclusioni. Pur riconoscendo che la designazione “a cascata” tra consorziate sarebbe stata di per sé suscettibile di critica sulla base dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2013, il Collegio ha valorizzato il contemperamento tra favor partecipationis e immodificabilità soggettiva dei consorzi: essendo stata ammessa dalla stazione appaltante la designazione a cascata, quest’ultima ben poteva verificare i requisiti di affidabilità delle società indicate come esecutrici. Le dichiarazioni rese da tali società rilevano ai fini dell’affidabilità della consorziata designata e dell’intero RTI; la tesi contraria renderebbe la designazione a cascata uno strumento per eludere le cause di esclusione.
Quanto alla censura sull’estromissione tardiva, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione. La sostituzione della società esecutrice, comunicata solo dopo la segnalazione della stazione appaltante e a circa due anni dalla condanna, si sarebbe sostanziata in una modalità elusiva rispetto al principio di continuità del possesso dei requisiti. Richiamando il principio per cui l’ignoranza del motivo di esclusione non è scusabile ove sia addebitabile a difetto di diligenza, il Collegio ha escluso la configurabilità di una “incolpevole ignoranza”, essendo emerso che il legale rappresentante aveva eletto domicilio nel procedimento penale ben prima delle dichiarazioni rese in gara e che le misure di self-cleaning erano state adottate solo in extremis.
Infine, la Corte ha ritenuto sussistente il grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), trattandosi di reato pertinente alla gestione della manodopera e all’organizzazione del lavoro, tale da riverberarsi sugli indici di affidabilità dell’operatore. La legittimità del provvedimento di esclusione ha comportato il rigetto della connessa domanda risarcitoria, difettando il requisito del danno ingiusto. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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