Misure di salvaguardia e nuova pianificazione dopo modifiche regionali d’ufficio (TAR Puglia n. 570 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva, priva di efficacia costitutiva di posizioni giuridiche: non è autonomamente impugnabile, ma gli errori in esso contenuti possono essere corretti dall’amministrazione su istanza del privato. Le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 hanno valenza generale e si riferiscono a qualsiasi atto che possa modificare lo stato di fatto e di diritto dei suoli in contrasto con il piano in corso di approvazione. Qualora la Regione, all’esito delle verifiche di sua spettanza, apporti d’ufficio modifiche sostanziali al PRG adottato, recepite dal Comune con successiva deliberazione, si apre un nuovo procedimento di pianificazione che legittima l’operatività di nuove e autonome misure di salvaguardia. L’annullamento giurisdizionale della delibera conclusiva del procedimento, per violazione delle sole garanzie partecipative, non travolge gli atti endoprocedimentali presupposti.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di aree nel Comune di Gallipoli, aveva richiesto la correzione in parte qua del certificato di destinazione urbanistica storico, contestando l’attestazione secondo cui alla data dell’08.06.2007 i terreni avrebbero assunto la qualifica di “zona agricola” anziché mantenere la destinazione a “Piano per insediamenti turistici all’aperto” prevista dal previgente PRG approvato con DPGR n. 941/1988. Il Comune, con la nota impugnata, aveva confermato il contenuto del certificato. La società ha quindi agito per l’annullamento della nota e per l’accertamento dell’errore materiale, deducendo l’illegittima applicazione delle misure di salvaguardia in relazione alle delibere endoprocedimentali successive all’adozione del nuovo PRG.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la parziale inammissibilità per difetto di interesse del ricorso con riferimento alle aree divenute di proprietà comunale a seguito di ordinanza di acquisizione gratuita, non potendo la ricorrente trarre utilità dall’eventuale accoglimento del gravame su beni non più nella sua disponibilità. Per le residue aree, il ricorso è stato esaminato nel merito nelle forme dell’azione di accertamento, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Il Tribunale ha richiamato i consolidati principi in materia di certificato di destinazione urbanistica, ribadendone la natura dichiarativa e non provvedimentale. La correzione è possibile ogniqualvolta l’attestazione non sia corrispondente alla realtà, configurandosi come contrarius actus rispetto al potere certificativo originariamente esercitato: l’amministrazione deve limitarsi ad accertare la non conformità del certificato alla disciplina vigente, senza poter rimettere in discussione la validità di atti presupposti se non attraverso il diverso potere di riesame in autotutela.
Nel merito, la Corte ha escluso la sussistenza dell’errore materiale. La deliberazione di G.R. n. 685 del 2004 non si è limitata a fissare prescrizioni di dettaglio, ma ha introdotto modifiche sostanziali agli elaborati del PRG adottato, ritipizzando come “zona agricola” le aree di risulta conseguenti allo stralcio delle previsioni per la fascia costiera. Tale intervento, recepito con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 2006, ha dato avvio a un nuovo procedimento di pianificazione, rispetto al quale ben potevano trovare applicazione le misure di salvaguardia ex art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, coerentemente con l’orientamento che ne afferma la riferibilità a qualsiasi atto che comporti modifica dello stato dei luoghi in contrasto con il piano in itinere.
Quanto al D.P.R. del 23.07.2009 di annullamento del PRG approvato, il Collegio ha precisato che tale annullamento ha riguardato la sola delibera conclusiva per violazione delle garanzie partecipative, senza travolgere gli atti presupposti. Il certificato ha quindi correttamente attestato la realtà giuridica alla data dell’08.06.2007, e le residue censure sono state ritenute generiche. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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