Estinzione del giudizio da rinuncia e perequazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 97 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, successiva alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla perequazione automatica delle pensioni, determina l’estinzione del giudizio contabile ai sensi dell’art. 110, commi 5 e 6, del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), senza pronuncia sulle spese, ai sensi del successivo comma 7.

Il Fatto

I ricorrenti, pensionati, avevano adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna chiedendo l’accertamento del diritto all’integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, senza le riduzioni percentuali operate dalle leggi di bilancio succedutesi nel tempo. Avevano inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che avevano introdotto e prorogato il blocco della perequazione automatica, per asserito contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost.

In attesa della decisione della Consulta, sollecitata anche da altra sezione della Corte dei conti, il difensore dei ricorrenti aveva chiesto e ottenuto il rinvio dell’udienza. Successivamente, all’esito della sentenza n. 167/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le analoghe questioni, la difesa ha depositato atto di rinuncia al procedimento, chiedendo la compensazione delle spese. L’INPS, costituitosi, ha preso atto della rinuncia e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile, in composizione monocratica, ha rilevato che, alla luce delle dichiarazioni acquisite agli atti, deve procedersi alla declaratoria di estinzione del processo per rinuncia, ai sensi dell’art. 110, commi 5 e 6, del codice di giustizia contabile. La norma, richiamata nella motivazione, disciplina l’ipotesi in cui la rinuncia al ricorso intervenga prima della decisione, determinando l’estinzione del giudizio.

La scelta dei ricorrenti è stata determinata dalla sopravvenuta sentenza n. 167/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che hanno limitato la perequazione automatica delle pensioni. Tale pronuncia ha reso non più coltivabile la controversia, privando di ogni utilità la prosecuzione del giudizio.

La Corte ha, quindi, dichiarato estinto il giudizio, dando atto che, ai sensi del successivo comma 7 dell’art. 110 citato, la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. La statuizione di nulla per le spese consegue automaticamente alla rinuncia, senza necessità di valutazioni in ordine alla soccombenza o alla compensazione.

La decisione si inquadra nel consolidato principio per cui la rinuncia al giudizio, quando non sia più utile coltivarlo a seguito di una pronuncia sfavorevole della Corte costituzionale sulle questioni pregiudiziali, determina l’estinzione del processo, con conseguente improcedibilità della domanda e assorbimento di ogni questione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *