Il giudicato esterno e la compensazione richiedono oneri di specifica allegazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24890 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione della violazione del giudicato esterno attribuisce al giudice di legittimità il potere di accertarne direttamente l’esistenza e la portata con cognizione piena, ma richiede comunque che il ricorrente assolva agli oneri di specificazione di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., trascrivendo nel ricorso il testo, o almeno i passaggi essenziali, della sentenza che si assume passata in giudicato e indicando tempi, modi e luogo della produzione documentale. La censura che, sotto l’apparente violazione di legge, solleciti un riesame del compendio documentale e delle risultanze processuali è inammissibile in sede di legittimità. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferiti, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un lavoratore, ex dipendente dell’INPS, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Istituto per il recupero delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata in appello. Il lavoratore chiedeva che l’indebito fosse determinato al netto delle ritenute fiscali e ne eccepiva l’estinzione, totale o parziale, per compensazione con propri controcrediti, asseritamente derivanti da un verbale di conciliazione giudiziale del 2007 e dal giudicato formatosi su precedenti sentenze favorevoli.
La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, limitava la restituzione all’importo netto percepito e riconosceva il diritto al rimborso dell’indennità di toga, rigettando le ulteriori pretese fatte valere in compensazione. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi, dichiarandoli tutti inammissibili.
Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta violazione del giudicato esterno, la Corte ha rammentato che, sebbene il sindacato sul giudicato attribuisca al giudice di legittimità una cognizione piena che si estende al diretto esame degli atti processuali, il ricorrente è comunque tenuto a trascrivere nel ricorso il testo della decisione che si assume passata in giudicato, nonché a indicare tempi, modi e luogo della produzione nel giudizio di merito. Nel caso di specie, il motivo ometteva di riprodurre i passaggi salienti delle decisioni richiamate, limitandosi ad asserzioni apodittiche, e sollecitava, in realtà, un riesame del compendio documentale precluso in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è configurabile per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso prove legali. Nel caso di specie, la censura si risolveva in una richiesta di riesame delle prove e della qualificazione delle domande, inammissibile.
Il terzo motivo, concernente la mancata operatività della compensazione, è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto su una duplice ratio decidendi: l’inammissibilità per mancata proposizione in primo grado e l’infondatezza nel merito. Il ricorrente aveva censurato esclusivamente la prima ratio, lasciando ferma la statuizione di infondatezza, con conseguente non decisività della censura. Sul punto, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonomamente idonee a sorreggere il decisum, i motivi devono essere specificamente riferiti a ciascuna di esse.
Il quarto motivo, infine, pur formalmente prospettato come violazione dell’art. 19 della legge n. 218/1952, presupponeva una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale e si risolveva in una inammissibile richiesta di riesame del merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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