L’opposizione a cartella per crediti previdenziali non beneficia della sospensione feriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23675 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale per crediti relativi a omissioni contributive non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla l. n. 742 del 1969, attesa la natura previdenziale della controversia, soggetta al rito di cui agli artt. 442 ss. c.p.c. Ne consegue che il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata, scade senza subire interruzioni. La notificazione del ricorso per cassazione oltre tale termine perentorio determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore avverso estratti di ruolo, cartelle di pagamento e avvisi di addebito, deducendo di averne avuto conoscenza solo in occasione della richiesta di attestazione della propria posizione debitoria, finalizzata all’accesso a un finanziamento. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, ritenendo non provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 25 maggio 2021 e non notificata, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per tardività dell’opposizione avverso atti già notificati e carenza di interesse ad agire. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente, d’ufficio, la tardività del ricorso per cassazione. La sentenza impugnata, non notificata, risulta pubblicata il 25 maggio 2021, sicché trova applicazione il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 30268 del 2022; conf. Cass. n. 18958 del 2020 e Cass. n. 1834 del 2014), la Corte esclude che alla controversia si applichi la sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di giudizio avente ad oggetto cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali e assicurativi, soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. c.p.c. La natura previdenziale della controversia comporta, pertanto, che il termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata, sia scaduto il 25 novembre 2021.
Il ricorso per cassazione risulta invece notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21 dicembre 2021 e alle altre parti in data 22 dicembre 2021, come emerge dagli atti allegati e dalla nota di iscrizione a ruolo. La notificazione è quindi avvenuta oltre il termine perentorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, unico soggetto ad aver svolto attività difensiva; nulla è dovuto nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
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Nota della Redazione
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