Esenzione fiscale della pensione diretta delle vittime del dovere e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 43 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, e non del giudice tributario, le controversie concernenti il diritto alla corresponsione al lordo delle imposte dei ratei pensionistici vantato dal pensionato nei confronti dell’ente previdenziale. Tale conclusione si fonda sulla natura del rapporto dedotto, che attiene alla corretta esecuzione dell’obbligazione previdenziale periodica e non alla legittimità del prelievo fiscale già operato alla fonte, per il quale resta competente l’eventuale azione di rimborso esperibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nel merito, l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali previsti per le vittime del dovere a tutti i trattamenti pensionistici, diretti e indiretti, derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, senza che sia richiesta alcuna correlazione causale tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. La natura della pensione e l’assenza del requisito della causalità escludono la possibilità che l’ente previdenziale continui ad applicare la ritenuta fiscale.
Il Fatto
Un aiutante in servizio presso unità navali aveva ottenuto, con decreto ministeriale del 10 maggio 2019, il riconoscimento dello status di “equiparato alle vittime del dovere” a seguito di un’infermità contratta per causa di servizio. Dopo aver richiesto all’INPS, con istanza del 3 giugno 2024, l’applicazione dell’esenzione fiscale prevista per tale categoria anche al proprio trattamento pensionistico diretto, il ricorrente si era visto rispondere negativamente dall’Istituto, che escludeva l’estensione del beneficio ai casi non direttamente collegati all’evento lesivo. Il ricorrente ha quindi adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto all’esenzione dall’imposta sul reddito e la condanna dell’INPS alla liquidazione dei futuri ratei al lordo delle imposte. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate, costituendosi, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la carenza di legittimazione passiva dell’Istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituto relative all’esercizio del diritto di rivalsa non sono attratte alla giurisdizione tributaria. Ha quindi precisato che la domanda proposta in questa sede ha ad oggetto il rapporto previdenziale tra pensionato ed ente di previdenza, finalizzato ad accertare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, al fine di consentire all’INPS di adempiere correttamente alla propria obbligazione. In tale prospettiva, la diversa controversia di rimborso delle ritenute già versate all’erario andrebbe eventualmente proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dinanzi al giudice tributario, rimanendo l’Istituto estraneo a tale vicenda. Il giudice ha anche rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, escludendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra INPS e Agenzia delle Entrate.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando il tenore letterale dell’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, che estende i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari, senza operare alcuna distinzione in ragione del collegamento con l’evento che ha determinato lo status. Tale interpretazione, già sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, è stata successivamente fatta propria dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria e dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, nonché dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 4 dicembre 2025, che ha affermato la non assoggettabilità a imposizione di tutti i trattamenti pensionistici di cui sia titolare chi ha ottenuto la qualifica. Il giudice ha tenuto conto anche dell’adeguamento dell’INPS, intervenuto con la circolare 30 aprile 2026, n. 51.
Avuto riguardo alla necessità di evitare un duplice esborso per l’Istituto previdenziale, la Corte ha differito gli effetti economici della pronuncia a partire dal cedolino pensionistico relativo al mese di luglio 2026, disponendo la condanna dell’INPS alla liquidazione dei futuri ratei al lordo delle imposte. Il riconoscimento non tempestivo del diritto e l’esigenza di attendere le istruzioni operative hanno infine costituito giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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