Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul contributo a fondo perduto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 426 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020 non è assistito da alcuna finalità pubblicistica idonea a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. La pretesa risarcitoria con cui la Procura regionale ne chieda la restituzione, per la parte non spettante, non ha ad oggetto tributi e va proposta dinanzi al giudice ordinario, al quale è devoluto il risarcimento del danno da lesione di un diritto soggettivo. Il recupero del contributo indebitamente percepito resta affidato all’Agenzia delle Entrate e al giudizio tributario, senza che la Corte dei conti possa duplicarne l’azione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società e il suo legale rappresentante, chiedendo il risarcimento di un danno erariale pari al contributo a fondo perduto che la società aveva percepito durante l’emergenza pandemica. Secondo l’attrice, la società aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA per l’annualità 2019, impedendo all’Agenzia delle Entrate di verificare la spettanza del contributo di 4.768 euro.

L’Agenzia aveva quindi emesso un provvedimento di recupero, rimasto senza riscontro da parte della società. Nessuno dei convenuti si è costituito; la causa è stata discussa dalla sola Procura regionale e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia di entrambi i convenuti, ritenendo validamente evocata in giudizio la società, stante la notifica della citazione e del decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, dal presupposto del calo di fatturato fino al recupero dell’importo non spettante, con applicazione del d.lgs. n. 546/1992 all’eventuale controversia sull’atto di recupero. Il recupero disposto dall’Agenzia con atto notificato alla società il 3 dicembre 2021 trovava fondamento nell’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’annualità 2019.

La domanda attorea, osserva la Corte, non ha ad oggetto la restituzione del medesimo contributo, già recuperato dall’Agenzia con provvedimento non impugnato dinanzi al giudice tributario. La Procura regionale non può rivendicare in luogo dell’Agenzia, o duplicandone l’operato, la restituzione di quel contributo; né rileva che l’Agenzia abbia già incamerato il credito, poiché il debito grava comunque sulla società in virtù del provvedimento.

Il risarcimento rivendicato costituirebbe dunque un danno ulteriore rispetto al contributo indebitamente percepito. Tuttavia, dal dettato normativo non emerge alcuna finalità del contributo tale da vincolare il percipiente a una specifica utilizzazione del medesimo, né un obbligo di mantenere lo stesso livello di fatturato.

In via dirimente, la Corte ha rilevato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario: il contributo è privo di qualsiasi finalità pubblicistica e la domanda non ha ad oggetto tributi ai sensi dell’art. 2 c.p.t.. Il carattere in rito della pronuncia e la contumacia dei convenuti esimono il giudice dallo statuire sulle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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