Occupazione demanio marittimo inammissibile ricorso per censure già esaminate (Cass. pen. Sez. 7 n. 3467 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi risultino meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata. Non integra il vizio di motivazione apparente o meramente per relationem la sentenza d’appello che, pur confermando la decisione di primo grado, abbia riesaminato il compendio probatorio fornendo una propria autonoma valutazione. La valutazione del giudice di merito in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se adeguatamente e logicamente motivata.
Il Fatto
Con sentenza del 22 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 24 aprile 2024, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 54 e 1161 del r.d. n. 327/1942, per aver occupato, in assenza delle autorizzazioni prescritte, uno specchio di acqua del demanio marittimo di circa 3500 mq per l’ormeggio di imbarcazioni e un’area del demanio di circa 12 mq ove erano posizionate tre cabine di legno adibite a deposito.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il primo relativo alla motivazione per relationem; il secondo riguardante la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; il terzo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente o meramente per relationem. La Corte di appello, pur confermando la decisione di primo grado, aveva riesaminato il compendio probatorio e fornito una propria autonoma valutazione, confutando la tesi difensiva secondo cui la mera presenza dell’imputato sui luoghi dell’ormeggio non ne provasse la responsabilità. Richiamando la c.n.r., la sentenza impugnata aveva evidenziato la presenza “continua e duratura” dell’imputato sui luoghi dei fatti, nonché il suo atteggiarsi “attivo”, essendo stato visto nell’intento di trasportare passeggeri sulla banchina verso le imbarcazioni.
In relazione alla doglianza sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e immune da vizi logici, avendo il giudice di merito valorizzato la notevole dimensione dell’area occupata (circa 3500 mq) in una zona centrale come quella di Mergellina e la durata della condotta di occupazione abusiva.
Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state ritenute anch’esse inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull’assenza di elementi di favore.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la Corte ha disposto che il ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.