Appello inammissibile per genericità senza confronto con la sentenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 3797 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. L’inammissibilità deriva dalla genericità estrinseca quando l’impugnazione non si confronta con quanto affermato nella sentenza di primo grado e formula osservazioni eccentriche rispetto alla ricostruzione del fatto e alle considerazioni in diritto della pronunzia impugnata, non prendendo in considerazione tutti gli aspetti valutati in primo grado. È generico l’appello che si limita a valorizzare elementi di fatto già considerati dal primo giudice per invocare un’ulteriore attenuante, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Con ordinanza dell’11 settembre 2025 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 14 luglio 2025, che lo aveva condannato per i reati di rapina, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’appellante aveva invocato l’attenuante dell’ipotesi lieve di rapina, evidenziando il disagio psicologico dell’imputato, l’esiguo valore della somma sottratta e la violenza limitata a una spinta e un pugno. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mera apparenza della motivazione circa la ritenuta inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la valutazione di genericità dell’appello espressa dalla Corte di merito. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, la Corte ha ribadito che l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

La Corte ha osservato che l’atto di appello non si confrontava con la puntuale ricostruzione dell’episodio delittuoso offerta dalla sentenza di primo grado, la quale aveva sottolineato la peculiare intensità del dolo, la rilevante aggressività dell’imputato e la sua estrema pericolosità, desumendole sia dalle modalità della rapina sia dalla successiva condotta, consistita nel tentativo di impossessarsi con violenza della borsa di un’altra vittima pochi minuti dopo.

La difesa, nell’invocare l’attenuante della speciale tenuità del fatto, trascurava questi elementi e valorizzava le peculiari condizioni personali dell’imputato, adottando una motivazione eccentrica rispetto all’iter argomentativo del Tribunale. Inoltre, il primo giudice aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche proprio in ragione delle precarie condizioni personali, sicché il gravame, limitandosi a valorizzare il medesimo elemento già considerato per invocare un’ulteriore attenuante, incorreva in genericità anche sotto tale profilo.

La Corte ha pertanto concluso che l’impugnazione insisteva apoditticamente nella prospettazione già formulata in primo grado, invocando una pretesa tenuità del fatto non riscontrata dalle articolate valutazioni del Tribunale, e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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