Inerzia ministeriale nella Carta docente legittima ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lazio n. 10036 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione rimanga inerte rispetto a una sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla Carta elettronica, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando fin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso del termine. Su tale presupposto, condanna l’amministrazione alle spese di lite, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, e dispone l’invio degli atti alla Procura contabile e all’OIV.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di € 1.000,00 oltre accessori.
Rimasta inerte l’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti in ordine alla mancata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge all’amministrazione, risultando decorso il termine di giorni 120 previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e successive modifiche, senza che il Ministero avesse ottemperato.
L’assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, ha determinato l’accoglimento della pretesa, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001). I presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la criticità sistemica dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione nel corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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