Revocazione per errore di fatto e mancato esame della relazione tecnica di parte (Cons. Stato n. 2416 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c., ammessa nel processo amministrativo dall’art. 106 c.p.a., presuppone un errore di fatto consistente nell’erronea percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale, su un punto non espressamente controverso e idoneo a costituire ragione determinante della decisione. Non integra tale vizio la contestazione relativa al mancato esame o alla mancata valorizzazione di un documento o di una prova offerta dalle parti, potendosi configurare in tal caso soltanto un error in iudicando. La relazione tecnica di parte non è un fatto materiale in senso stretto, ma l’esposizione di una tesi tecnicamente caratterizzata: la doglianza che ne invochi la diversa valutazione investe l’attività interpretativa del giudice e si risolve in un errore di giudizio, estraneo all’art. 395, n. 4), c.p.c.

Il Fatto

La controversia trae origine dal rigetto opposto dal Gestore dei servizi energetici alla richiesta di verifica e certificazione di un intervento di efficientamento energetico consistente nell’installazione di quadri ad azionamento con tecnologia “inverter” su un impianto di produzione di cemento. Il provvedimento negava il requisito dell’addizionalità dei risparmi e contestava la vita tecnica dichiarata dell’intervento.

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il diniego e gli atti prodromici, articolando motivi principali e motivi aggiunti. Il ricorso veniva respinto e la sentenza di primo grado veniva confermata in appello da questa Sezione. Avverso tale decisione la società proponeva revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c. e art. 106 c.p.a., deducendo che il Collegio avrebbe deciso sull’erroneo presupposto dell’inesistenza dell’addizionalità tecnica, emergente da una relazione tecnica di parte non considerata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del rimedio. La revocazione, ordinaria e straordinaria, è mezzo di gravame a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati, e si articola nella fase rescindente e in quella rescissoria. Quanto al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, sez. VI, n. 3022 del 2022), la Sezione ribadisce che l’errore di fatto deve consistere in un errore di percezione su un punto non espressamente controverso, determinante secondo un nesso di causalità logico-giuridica, e non può mai investire l’attività valutativa del giudice né il contenuto concettuale delle tesi difensive.

Nel caso concreto il punto dedotto è controverso per la semplice circostanza che esso è posto alla base del primo e del terzo motivo d’appello e reca una valutazione dell’addizionalità incompatibile con quella del Gestore. La relazione tecnica rientra quindi nel fuoco decisionale del Collegio di secondo grado, che ha richiamato la motivazione resa in un precedente giudizio (n. 5266 del 2024) relativo a identico progetto.

Ne deriva l’inammissibilità del motivo revocatorio, che cade su aspetti espressamente controversi sin dal primo grado e sollecita una rivalutazione dell’intero thema probandum et decidendum. Ad abundantiam, la Sezione esclude che sussista un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto e che ricorra un errore di assoluta evidenza. Il fatto la cui verità si assume stabilita è stato invece motivatamente escluso: l’addizionalità tecnica non è affermata come dato incontroverso.

La Corte qualifica poi la relazione tecnica di parte come esposizione di una tesi e non come fatto materiale, richiamando Cass. n. 6198 del 2005. Il mancato esame esplicito di un documento non integra errore revocatorio, non sussistendo alcun obbligo di motivare su ciascun elemento probatorio, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. plen., n. 3 del 2001, ribadito da Cons. Stato, sez. IV, n. 7208 del 2025. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con preclusione dell’esame delle censure rescissorie e condanna della ricorrente alle spese in favore del Gestore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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