Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1807 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e, in difetto di prova dell’avvenuto adempimento, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 non impedisce l’ordine di esecuzione, essendo il titolo notificato all’organo competente alla liquidazione. La parziale cessazione della materia del contendere va dichiarata per la parte in cui l’Amministrazione abbia medio tempore corrisposto quanto dovuto. In caso di inerzia, il giudice nomina il Commissario ad acta individuandolo nel dirigente dell’ufficio di bilancio, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Con sentenza n. 91/2023 del 15 marzo 2023, il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, accertava il diritto del ricorrente alla retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in motivazione e alla carta docente per l’importo annuo di euro 500,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, oltre interessi e spese.
Il titolo era notificato in forma esecutiva all’Amministrazione e passava in giudicato. Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina del Commissario ad acta. In corso di giudizio depositava atto con cui dava atto dell’avvenuto pagamento degli importi a titolo di carta docente, insistendo per il resto e chiedendo la pronuncia di soccombenza virtuale. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto della parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente al pagamento degli importi dovuti a titolo di carta docente, essendo stata documentata la corresponsione.
Quanto alla retribuzione professionale docenti, il ricorso è fondato. Il TAR rileva che non risulta dimostrata né dichiarata in giudizio la materiale corresponsione delle somme a tale titolo dovute. Sul piano dell’ottemperanza non sussiste alcun ostacolo normativo, poiché il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, nel testo integrato dalle modifiche del d.l. n. 269/2003.
Poiché l’attività di esecuzione della sentenza non è conclusa, il ricorso va in parte accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo la retribuzione professionale docenti con gli accessori già riconosciuti in sentenza.
Il TAR assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per l’esecuzione. Contemporaneamente nomina Commissario ad acta il direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, affinché, decorso inutilmente tale termine, provveda nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario come da dispositivo.
Nota della Redazione
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