Provvedimento plurimotivato e onere di impugnazione completa (TAR Lazio n. 9855 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, allorché ciascuna delle ragioni giustificatrici sia di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l’annullamento ha l’onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali, pena l’inammissibilità dell’azione per difetto di interesse: quand’anche accolta, la pronuncia non potrebbe determinare l’annullamento dell’atto, che resterebbe validamente sorretto dalle ragioni non censurate. L’eventuale inammissibilità è limitata ai motivi che contestano una sola ratio decidendi, mentre restano esaminabili le censure di carattere procedimentale che involgono il provvedimento nella sua interezza. La violazione dei termini di conclusione del procedimento non comporta la consumazione del potere amministrativo di provvedere, salvo che una norma espressa disponga diversamente. Infine, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata o per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, la riedizione del potere non potrebbe addivenire a una decisione differente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, aveva presentato al Comune di Anguillara Sabazia, ai sensi dell’art. 57 della l.r. Lazio n. 38/1999, un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per la realizzazione di interventi edilizi e infrastrutturali, tramite tre distinte istanze protocollate tra il 2020 e il 2023. A seguito della sentenza di questa Sezione che aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’ente, il Comune adottava un provvedimento di irricevibilità e improcedibilità delle istanze, fondato su una pluralità di ragioni, tra cui la mancata trasmissione telematica, l’illegittimità edilizia di alcuni fabbricati e l’incompatibilità paesaggistica di una nuova edificazione agrituristica. Avverso tale determina e il presupposto verbale della Commissione agraria, il ricorrente proponeva ricorso articolando tre motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come plurimotivato, in quanto sorretto da distinte rationes decidendi, ciascuna idonea a sostenerlo autonomamente: la violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 160/2010 per la mancata modalità telematica, i vizi di legittimità degli immobili oggetto di trasformazione e il contrasto con l’art. 26 delle NTA del PTPR per la nuova edificazione agrituristica in area classificata come “Paesaggio agrario di valore”.
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva concentrato le proprie censure esclusivamente sul profilo della non obbligatorietà della trasmissione telematica, omettendo di contestare le due ragioni fondamentali poste a fondamento dell’improcedibilità, ossia il carattere abusivo dei fabbricati e l’inammissibilità della nuova edificazione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 3 marzo 2025, n. 1767, e Sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215), il TAR ha affermato che l’onere di aggressione deve estendersi a tutti i pilastri motivazionali, poiché l’accoglimento della doglianza relativa a una sola ratio non potrebbe comunque produrre l’effetto annullatorio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del primo e del secondo motivo, limitatamente alla parte in cui contestano la ratio decidendi concernente la mancata trasmissione telematica, per difetto di interesse.
Quanto alle censure procedimentali, il TAR ha respinto la doglianza sulla violazione dei termini, richiamando il principio per cui i termini procedimentali hanno natura ordinatoria e il loro decorso non consuma il potere amministrativo. Ha altresì ritenuto infondata l’eccezione di atipicità del provvedimento, evidenziando come la determinazione di non proseguire l’istruttoria risponda a un’esigenza di economicità dell’azione amministrativa, essendo superfluo procedere in acclarata mancanza dei presupposti di legge.
Infine, in ordine alla dedotta omissione del preavviso di provvedimento negativo, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di improcedibilità si fondava su elementi non superabili e dall’esito vincolato, quali l’acclarata illegittimità edilizia dei fabbricati e l’incompatibilità dell’intervento con il PTPR. Tale circostanza integra la fattispecie dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente.
Nota della Redazione
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