Fatti sopravvenuti irrilevanti dopo il giudicato sulla ricostruzione di carriera (C.G.A.R.S. n. 276 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’annullamento di un provvedimento di rimozione dal grado e sulla conseguente ricostruzione di carriera impone all’amministrazione una valutazione ora per allora, in virtù dell’efficacia retroattiva dell’annullamento. I fatti sopravvenuti che l’amministrazione assume ostativi non possono essere opposti quando siano successivi al giudicato medesimo, dovendo essa dare esecuzione alle statuizioni del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 199/1995, nel testo applicabile ratione temporis, rilevano i soli fatti esistenti alla data di formazione delle aliquote, non quelli successivi. Il rinvio a giudizio e il procedimento disciplinare intervenuti dopo il congedo assoluto per cessazione dal servizio permanente sono, pertanto, inidonei a incidere sulla progressione di carriera.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di finanza, era stato promosso al grado di Maresciallo Capo e maturava il periodo di permanenza richiesto per l’avanzamento. Riteneva quindi di dover essere inserito nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2008 per il grado superiore. Veniva invece escluso, essendo stato sospeso dal servizio a seguito di rinvio a giudizio.

Il procedimento penale si chiudeva con condanna su richiesta delle parti e, successivamente, con la rimozione dal grado. Vari ricorsi si susseguivano dinanzi al TAR Sicilia e al C.G.A.R.S., fino all’annullamento per violazione del termine perentorio di cui all’art. 1373 D.Lgs. n. 66/2010 e al riconoscimento della restitutio in integrum e della ricostruzione di carriera. L’amministrazione, con un successivo provvedimento, opponeva nuove cause ostative e confermava l’esclusione dall’aliquota. Il TAR riqualificava la domanda come azione avverso il silenzio e l’accoglieva; l’amministrazione appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene anzitutto non più discutibile la qualificazione dell’azione operata dal TAR, non contestata dalle parti. La questione centrale riguarda l’incidenza dei fatti sopravvenuti rispetto alla disciplina dell’art. 55 D.Lgs. n. 199/1995, applicabile nel testo antecedente alle modifiche del 2017.

La norma richiamata ascrive rilievo ai fatti verificatisi alla data di formazione delle aliquote, non a quelli successivi. Decisivo, per la Corte, è però l’esito del pregresso contenzioso: le sentenze che hanno annullato i precedenti provvedimenti hanno imposto la riedizione del potere e riconosciuto la ricostruzione della carriera. Su tale pretesa si è formato il giudicato, con la conseguenza che l’amministrazione deve eseguire una valutazione ora per allora.

I fatti sopravvenuti addotti come ostativi — il rinvio a giudizio e il procedimento disciplinare di rimozione — sono inoltre successivi al congedo assoluto per cessazione dal servizio permanente. Essi non possono quindi ritenersi rilevanti ai fini dell’avanzamento.

Il Collegio osserva infine che la vicenda penale si è conclusa con l’assoluzione dell’interessato, circostanza non contestata dall’amministrazione. L’appello è pertanto infondato e va respinto. La peculiare complessità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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