Versamento quota ridotta payback determina improcedibilità per sopravvenuta carenza interesse (TAR Lazio n. 9363 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere ex lege, prevista dalla novella, è subordinata all’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio. In difetto di tali adempimenti comunicativi, la dichiarazione di avvenuto versamento prodotta dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni questione di merito e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le amministrazioni statali e provinciali avevano definito i tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi propri dei provvedimenti impugnati, sia vizi derivati dalla presunta illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia.
Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha rimodulato gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, prevedendo l’estinzione dell’obbligazione con il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, con memoria depositata il 26 febbraio 2026, ha dichiarato di aver versato alla Regione intimata la quota del 25 per cento degli importi, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi della novella.
La norma di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato la carenza degli adempimenti comunicativi che la novella pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti. La mera dichiarazione versata in atti dalla parte ricorrente non può quindi condurre a tale declaratoria, ma determina piuttosto l’improcedibilità del ricorso per la palese sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dello stesso.
Coerentemente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Nota della Redazione
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