Ordine di demolizione tra potere vincolato, partecipazione procedimentale e affidamento incolpevole (Cons. Stato n. 1478 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi costituiscono manifestazione di attività amministrativa doverosa e non richiedono il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza e sull’abusività delle opere. L’ingiunzione di demolizione, al pari degli altri provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non esige specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione con gli interessi privati sacrificati, né motivazione sull’attualità dell’interesse alla demolizione. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare, salvo che il privato sia stato indotto da un provvedimento dell’Amministrazione a ritenere legittimo il proprio operato. La natura pertinenziale dell’opera va esclusa quando il manufatto, per dimensioni e funzione, si connoti per autonomia rispetto all’opera principale.

Il Fatto

Il Comune di Napoli, con determinazione n. 2964 dell’8 luglio 2015, ha ordinato la demolizione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti della destinataria dell’ingiunzione.

La proprietaria ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione degli artt. 7 e 21-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’indeterminatezza dell’ingiunzione e la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR, con sentenza n. 59 del 3 gennaio 2023, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. Propone appello la soccombente, riproponendo le censure di primo grado; si costituisce il Comune, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina nel merito le doglianze, superando l’eccezione di inammissibilità per mera riproposizione dei motivi di primo grado. Sul primo profilo, la Sezione conferma l’orientamento consolidato secondo cui l’esercizio del potere repressivo in materia edilizia non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, perché l’atto è vincolato e non lascia spazio a momenti partecipativi del destinatario. Richiama sul punto Cons. Stato n. 4794 del 2023 e Cons. Stato n. 3279 del 2023.

La Corte rileva inoltre che l’appellante non ha indicato le specifiche ragioni per cui l’argomentazione del TAR sarebbe errata, limitandosi a evocare il lungo tempo trascorso, il carattere solo parzialmente abusivo dell’opera e la pretesa natura pertinenziale, senza allegare circostanze concrete idonee a imporre la preventiva interlocuzione con l’Amministrazione.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ribadisce che l’ingiunzione di demolizione non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né comparazione con gli interessi privati, non essendo ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Il fattore tempo non opera in sinergia con un’apparente legittimità dell’azione amministrativa. L’affidamento meritevole di tutela presuppone che il privato abbia reso nota la propria posizione e sia stato indotto da un provvedimento dell’Amministrazione a ritenere legittimo l’operato; evenienza esclusa quando l’illecito è compiuto all’insaputa degli Uffici. Viene richiamata l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, secondo cui il principio non ammette deroghe neppure in caso di ingiunzione tardiva o di titolare attuale non responsabile dell’abuso.

Sull’asserita erronea indicazione dell’indirizzo, la Sezione osserva che l’imprecisione non ha impedito l’individuazione del manufatto e non ha leso le prerogative difensive, non avendo l’appellante dedotto alcuna circostanza idonea a invalidare l’ingiunzione, quale l’esistenza di un titolo edilizio o la realizzazione ante 1967 in zona esterna al centro abitato. La natura pertinenziale è esclusa, per dimensioni e caratteristiche, richiamando Cons. Stato n. 6613 del 2021: la pertinenza riguarda solo opere di modesta entità e accessorie, non manufatti autonomi e non coessenziali. Infine, nessun rilievo assume l’astratta sanatoria ex lege regionale, non risultando presentata alcuna istanza. L’appello è respinto, con condanna alle spese liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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