Certificazione DPI e doppia conformità nella gara di dispositivi medici (TAR Sicilia n. 2046 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In una procedura per la fornitura di dispositivi di protezione individuale di categoria III, la conformità del prodotto alle prescrizioni della lex specialis è comprovata dalla certificazione dell’organismo notificato che attesti, da un lato, la rispondenza al Regolamento UE 2016/425 e, dall’altro, l’aderenza alla norma armonizzata EN 149. Non è necessario che la certificazione rechi la dicitura espressa relativa alla protezione da agenti biologici, poiché la conformità all’Allegato II del Regolamento implica anche l’idoneità alla protezione dai rischi biologici nocivi. La valutazione amministrativa sull’offerta tecnica è, in simili fattispecie, limitata, trattandosi di prodotti standardizzati. La motivazione per relationem ai verbali di riesame è sufficiente a sostenere la conferma dell’aggiudicazione.

Il Fatto

L’Azienda Ospedaliera capofila indiceva una procedura aperta di bacino, suddivisa in numerosi lotti, per la fornitura triennale di dispositivi medici di uso routinario, con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La società ricorrente partecipava al lotto relativo a un respiratore facciale filtrante FFP3, classificato come DPI di III categoria. All’esito delle verifiche, il lotto veniva aggiudicato a un’altra impresa, mentre la ricorrente si classificava al quarto posto.

La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria, la carenza dei requisiti tecnici dei dispositivi offerti dai concorrenti che la precedevano e il diniego all’ostensione dell’offerta di uno di essi. Con motivi aggiunti censurava poi la deliberazione con cui l’Azienda confermava l’aggiudicazione, lamentandone il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che, nelle more, è intervenuta l’ostensione dell’offerta tecnica richiesta, con conseguente cessazione della materia del contendere sul terzo motivo del ricorso introduttivo. Passa quindi al merito del secondo motivo, che costituisce il nucleo della controversia.

La questione centrale riguarda la certificazione CCQS allegata all’offerta dell’aggiudicataria. Il giudice amministrativo ritiene che tale certificazione sia esaustiva: l’organismo notificato ha attestato che si tratta di DPI di classe III conformi alla norma armonizzata EN 149:2001+A1:2009 e rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento 2016/425.

Il Collegio esclude che rilevi l’assenza, nella certificazione, della dicitura espressa sulla protezione da agenti biologici. La conformità al Regolamento implica infatti anche l’idoneità alla protezione dalle sostanze pericolose e dagli agenti biologici nocivi, ai sensi del punto 3.10 del medesimo Allegato. A ciò si aggiunge la dichiarazione di conformità UE del produttore, che attesta la rispondenza alla EN 149 e la protezione dagli agenti biologici aerodispersi dei gruppi 2 e 3, in conformità alla Direttiva (UE) 2020/739.

Accertata la legittimità dell’aggiudicazione, il Tribunale ritiene superfluo l’esame delle doglianze relative alle offerte degli altri concorrenti. L’adeguatezza dell’istruttoria è peraltro confermata dal riesame sollecitato dalla proposizione del ricorso. Quanto alla deliberazione di conferma, la motivazione per relationem ai verbali di riesame è giudicata sufficiente, anche in considerazione della limitata discrezionalità amministrativa in presenza di prodotti standardizzati. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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