Abusività nel traffico illecito di rifiuti e verifiche tecniche (Cass. pen. Sez. 3 n. 8783 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento tecnico non ripetibile, che impone gli adempimenti di cui all’art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione “ex ante” e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all’esame. L’attività di consulenza tecnica del pubblico ministero, ove si sostanzi in accertamenti aventi natura documentale o comunque ripetibile, è legittimamente svolta ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen., richiede una condotta “abusiva”, ossia effettuata senza le autorizzazioni necessarie, con autorizzazioni illegittime o scadute, oppure in violazione delle prescrizioni o dei limiti delle autorizzazioni stesse, e deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni, con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto. La violazione delle prescrizioni del titolo abilitativo, in particolare con riferimento alla provenienza dei rifiuti ammessi al trattamento, integra gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 260 cit.

Il Fatto

L’imputato, legale rappresentante di una società operante nel settore del recupero di rifiuti organici mediante compostaggio, era stato condannato in entrambi i gradi di merito per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta morte del reo nei confronti di un coimputato e aveva confermato la condanna per l’amministratore.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo plurimi motivi: la violazione del contraddittorio per non aver il pubblico ministero qualificato le proprie attività tecniche come accertamenti non ripetibili ex art. 360 cod. proc. pen.; la violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. per il mancato deposito di documenti utilizzati dai consulenti; vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla qualificazione come rifiuto dei materiali rinvenuti e alla configurabilità della fattispecia di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006; infine, il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, in parte, inammissibile. Quanto alla prima doglianza, ha richiamato il principio per cui l’accertamento tecnico irripetibile è solo quello che, ex ante, possa ragionevolmente alterare la cosa, il luogo o la persona, mentre nel caso di specie gli accertamenti avevano avuto natura essenzialmente documentale, con una verifica in fatto non censurabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che le questioni relative alla verbalizzazione delle operazioni e alla presenza del ricorrente al sopralluogo costituivano profili fattuali, non deducibili in cassazione.

In relazione alla dedotta violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen., la Corte l’ha dichiarata inammissibile per la genericità della censura, non avendo il ricorrente specificato quali documenti sarebbero stati esclusi e quale rilievo avrebbero potuto avere sull’esito del giudizio. Ha inoltre escluso ogni lesione del diritto di difesa, rilevando che l’intera documentazione era stata comunque messa a disposizione dei difensori.

Con riferimento alla responsabilità, la Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza di appello, basata su oggettivi elementi di fatto: la provenienza dei fanghi, nella misura del 70%, da impianti di depurazione a servizio di agglomerati urbani con oltre 10.000 abitanti, non assimilabili agli scarichi domestici e pertanto non catalogabili con il codice CER 190805 e non utilizzabili per la produzione di ammendante compostato misto di qualità. La Corte ha ritenuto non illogica l’affermazione circa la consapevolezza dell’imputato di tale inidoneità, desunta anche dal controllo visivo del materiale, e ha richiamato l’obbligo di verifica della conformità del rifiuto conferito, di cui al d.m. 5 febbraio 1998. Ha altresì confermato la natura di rifiuto del materiale rinvenuto nella scarpata, contaminato e non avente le caratteristiche del compost.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ribadito la nozione di condotta “abusiva” ai fini dell’art. 260 d.lgs. n. 152/2006, che ricomprende anche l’attività svolta in violazione delle prescrizioni o dei limiti dell’autorizzazione, e ha ritenuto gli elementi costitutivi del reato (pluralità di operazioni, organizzazione, continuità) compiutamente riscontrati. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio, per la sua assoluta genericità e per la mancata specifica contestazione della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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