Confisca del denaro e natura diretta: irrilevante l’origine lecita della somma (Cass. pen. Sez. II n. 32546 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta e rappresentante l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in ragione della natura fungibile del bene. Non è pertanto ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma oggetto di apprensione. La confisca di somme di danaro assume invece natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; ove tale nesso di pertinenzialità non sussista, deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendo la qualificazione dell’ablazione discendere dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto. Il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, con obbligo motivazionale del giudice modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce disponeva il sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti dell’indagato, in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., contestato per aver inserito in due apparecchi per videogiochi una seconda scheda destinata a dirottare abusivamente le puntate al fine di eludere la tassazione sulle vincite.
Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava il provvedimento con ordinanza dell’11 aprile 2025. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione delle norme in materia di assunzione della prova e di inutilizzabilità degli accertamenti informatici, e violazione dell’art. 240, comma 2, cod. pen. in ordine alla qualificazione della confisca.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 191, 240, 321, 359 e 360 cod. proc. pen., sostenendo l’irripetibilità degli accertamenti svolti sugli apparecchi per videogiochi senza la presenza dell’indagato e la conseguente inutilizzabilità degli esiti ai fini del fumus commissi delicti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non consentito: pur formalmente dedotta come violazione di legge, la doglianza lamentava in realtà un difetto di motivazione, vizio che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. non permette di far valere in cassazione avverso i provvedimenti cautelari.
Quanto all’assunto secondo cui il Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. con nomina di un consulente tecnico, la Corte ha osservato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen., richiamando Sez. 2, n. 41124 del 07/09/2023.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 42415 del 27/05/2021, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, rinvenuto nel patrimonio dell’autore, va sempre qualificata come diretta per la natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa la prova dell’origine lecita della specifica somma. Ha poi richiamato Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, che ha precisato come la confisca di somme di danaro abbia natura diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, dovendosi altrimenti qualificare per equivalente.
Applicando tali principi, il Tribunale aveva correttamente rilevato che la difesa non aveva dimostrato la provenienza lecita della somma rinvenuta nella cassaforte, rimasta a livello di mera asserzione l’affermazione del ricorrente sulla liceità dell’origine del denaro. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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