Continuazione tra reati esclusa senza prova della programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. 7 n. 9394 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita — e della circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici quando i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. La contiguità temporale non basta, pertanto, a dimostrare l’unicità del disegno criminoso.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Firenze aveva respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze di condanna: la prima per i delitti di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi in una certa data; la seconda per il delitto di calunnia, commesso nel medesimo giorno. Il giudice aveva escluso l’unicità del disegno criminoso, ritenendo che l’esigenza di commettere la calunnia fosse sorta solo dopo l’arresto per i delitti precedenti, configurandosi come una scelta difensiva elaborata in quel momento per negare la responsabilità.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa considerazione della valutazione del giudice della cognizione che, nel giudizio sul delitto di calunnia, aveva negato le attenuanti generiche per l’intensità del dolo, essendo la falsa accusa inserita in una più ampia ricostruzione artefatta dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo la motivazione dell’ordinanza impugnata logica e conforme ai principi giurisprudenziali in materia di continuazione. Gli elementi addotti dal ricorrente non risultavano idonei a dimostrare che, nel commettere i primi delitti, egli avesse già programmato di calunniare i Carabinieri che avrebbero operato l’arresto.
Giova ricordare il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una verifica approfondita di concreti indicatori e della prova che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo. La mera presenza di alcuni indici, come la contiguità temporale, non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso di specie, la testimonianza allegata dal ricorrente dimostrava che il maresciallo minacciato e calunniato era intervenuto solo dopo la commissione dei reati precedenti. Il proposito di calunniarlo poteva quindi essere sorto solo in un momento successivo, escludendo l’unitarietà della programmazione. La Corte ha altresì rilevato la diversità delle modalità dei due delitti, logicamente subordinati l’uno all’altro, a conferma dell’assenza di un disegno criminoso preordinato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in misura equa.
Nota della Redazione
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