Lavoro pubblica utilità accertamenti art 545-bis superflui se pena sostitutiva inidonea (Cass. pen. Sez. III n. 30907 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ritenga la pena sostitutiva richiesta non idonea alla rieducazione del condannato, non è tenuto a compiere gli accertamenti sulle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato previsti dall’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. L’inerzia dell’imputato, che non abbia prodotto alcuna documentazione a sostegno dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, non trasforma in obbligatorio un accertamento che il giudice di merito ha motivatamente reputato superfluo. Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono sindacabili in cassazione solo se sorrette da motivazione affetta da vizi logico-giuridici.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 06.03.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti dell’imputato per due episodi di detenzione a fini di spaccio di marijuana e cocaina, contestati rispettivamente nel marzo 2020 e in data 18 agosto 2020 e qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, si sarebbe limitata a rilevare l’assenza di documentazione a supporto, senza fissare un’udienza di rinvio per acquisire d’ufficio le informazioni necessarie. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La verifica si sposta quindi sull’adeguatezza della motivazione resa dalla Corte territoriale.

Nel caso concreto la motivazione è ritenuta senz’altro adeguata. Il giudice di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione ex art. 20-bis cod. pen. reputando la misura non idonea a fronteggiare l’esigenza di tutela del bene giuridico, alla luce della reiterazione di condotte analoghe in un breve lasso di tempo.

La Corte evidenzia che la difesa, all’udienza, ha dichiarato di non fornire alcuna documentazione, esprimendo comunque una valutazione negativa sulla richiesta. Su questa base il giudice di merito ha omesso gli accertamenti di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., considerandoli superflui: aveva già ritenuto, applicando i criteri dell’art. 133 cod. pen., che la pena sostitutiva non fosse idonea a realizzare un percorso di prevenzione speciale del condannato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva non idonea alla rieducazione non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 dell’11.10.2023, Rv. 285381).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *