Fattispecie eterogenea e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. 6 n. 9933 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, riconosciuta per la prima volta in tale sede, comporta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 604, primo comma, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il giudice di appello non può, in presenza di un dubbio probatorio sulla riferibilità della dazione corruttiva a uno specifico processo, riqualificare il fatto in una fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, fondata su un accordo avente ad oggetto un interesse personale del corruttore, allorché tale elemento sia estraneo all’imputazione e al thema probandum. Si configura, in tal caso, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del diritto di difesa, non potendo il giudice supplire d’ufficio alla definizione di un’accusa diversa da quella originariamente formulata.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza di condanna di primo grado emessa all’esito del rito abbreviato, aveva riqualificato il reato ascritto a due imputati, un magistrato e un avvocato, da corruzione in atti giudiziari ex artt. 319-ter, 319 e 321 cod. pen. a corruzione per l’esercizio della funzione ex artt. 318-321 cod. pen. L’originaria contestazione riguardava un patto corruttivo finalizzato all’assoluzione di un imputato in un giudizio di appello, con la corresponsione di una somma di denaro e la promessa di un’ulteriore utilità.

La Corte territoriale, nutrendo dubbi sulla riferibilità della dazione al processo indicato nell’imputazione, aveva invece ritenuto provata una generica disponibilità dietro compenso del magistrato, funzionale a un interesse personale dell’avvocato corruttore. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale e gli imputati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il ricorso del pubblico ministero con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello e al travisamento della prova: il giudice d’appello, in presenza dei concomitanti appelli degli imputati, avrebbe dovuto valutare l’impugnazione del pubblico ministero come ricorso per cassazione convertito in appello, e la sua motivazione sul punto era contraddittoria, omettendo di considerare dichiarazioni decisive che riconducevano la dazione al processo originariamente contestato.

Quanto ai ricorsi degli imputati, la Corte ha rilevato che la riqualificazione operata dalla sentenza impugnata non si era limitata a una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, ma aveva introdotto un elemento dirimente ed estraneo: la riferibilità della dazione a un interesse personale del corruttore, non correlato ad alcun processo. Ha quindi affermato che la condotta è sussumibile nell’art. 318 cod. pen. solo quando manchi un accordo specifico e determinato, mentre la mera generica disponibilità dietro compenso non integra la corruzione in atti giudiziari, che richiede il nesso con uno specifico procedimento.

La Corte ha precisato che, nel caso di specie, la mancanza di prova della riferibilità della dazione al processo indicato in imputazione non avrebbe consentito al giudice di appello di riformulare l’accusa, perché ciò ha determinato un fatto giuridicamente diverso, in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e del principio per cui il giudice non può procedere d’ufficio (ne procedat judex ex officio).

La Sesta Sezione ha infine accolto, per quanto di ragione, i motivi riguardanti la prova dell’accordo corruttivo e la valutazione della prova dichiarativa, rilevando l’illogicità dell’inversione del costrutto probatorio operata dalla sentenza impugnata, che aveva degradato le dichiarazioni del coimputato a semplice riscontro, e ha escluso la fondatezza delle censure sulla nullità dell’incidente probatorio, trattandosi di nullità a regime intermedio ormai sanata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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