Quesiti concorsuali tra ambiguità e norme speciali: legittimo il rigetto (TAR Calabria n. 417 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sui quesiti di un concorso pubblico non si spinge fino a sostituire la valutazione della commissione circa la correttezza delle risposte, quando la formulazione del quesito è univoca e la soluzione ritenuta esatta trova diretto fondamento nel dato normativo. Nel reato di corruzione in atti giudiziari il soggetto attivo è il solo pubblico ufficiale, poiché l’art. 319-ter cod. pen. rinvia alle condotte degli artt. 318 e 319 cod. pen., che prefigurano unicamente quella qualifica. La norma che differisce un termine per una singola annualità ha carattere speciale e non si applica a un quesito di portata generale, che resta disciplinato dalla regola ordinaria.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Calabria per la copertura di 279 posti di categoria D, profilo di istruttore direttivo amministrativo-finanziario. Il bando prevedeva una prova scritta di quaranta quesiti a risposta multipla, con 0,75 punti per ogni risposta esatta e −0,20 per ogni risposta errata, e soglia di superamento fissata a 21/30.

All’esito della prova del 24 maggio 2023 la ricorrente conseguiva 20,50/30, con trenta risposte corrette e dieci errate, e veniva esclusa. Contestava l’esito dei quesiti n. 31 e n. 38, ritenuti errati o ambigui, e impugnava il risultato; con motivi aggiunti censurava il decreto dirigenziale n. 11018 del 31 luglio 2023 di approvazione della graduatoria finale, per illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo profilo, relativo al quesito n. 31, la ricorrente assumeva che il soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari potesse essere anche l’incaricato di pubblico servizio. Il Tribunale ritiene la tesi infondata: l’art. 319-ter cod. pen. richiama le condotte degli artt. 318 e 319 cod. pen., che prefigurano solo quella del pubblico ufficiale, e circoscrive quindi a quest’ultimo la condotta costituente reato. Le argomentazioni dottrinarie della ricorrente sono disattese perché l’individuazione normativa del soggetto è univoca.

Quanto al quesito n. 38, sulla data di adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Collegio richiama l’art. 1, comma 8, legge n. 190 del 2012 e l’art. 6, comma 1, d.l. n. 80 del 2021, che fissano il termine al 31 gennaio di ogni anno. Il differimento al 31 marzo 2023, introdotto dall’art. 10, comma 11-bis, d.l. n. 198 del 2022, valeva per la sola annualità e assumeva valore di norma speciale, priva di portata generale.

Poiché il quesito aveva carattere generale, ad esso non era riferibile il differimento: la risposta esatta restava quella del 31 gennaio di ogni anno. La censura è quindi respinta e, con essa, la domanda subordinata di espunzione dei quesiti e di riduzione della soglia.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati. Le spese di giudizio sono compensate per le peculiarità del caso concreto; con separato decreto si provvederà alla liquidazione degli onorari del patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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