Incidente probatorio post giudicato: valutazione discrezionale del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 9977 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di procedere a incidente probatorio ex art. 391-bis cod. proc. pen., finalizzata allo svolgimento di indagini difensive in funzione di una futura istanza di revisione, deve essere proposta al giudice dell’esecuzione. L’ammissione della prova richiesta non costituisce un atto a contenuto vincolato ed obbligato, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale è tenuto a verificarne l’effettiva novità e la sua attitudine a sovvertire l’accertamento coperto da giudicato. Tale valutazione si estende alla pertinenza e alla rilevanza della prova, ai sensi degli artt. 190 e 398 cod. proc. pen., non configurandosi un diritto assoluto alla prova del condannato nella fase intercorrente tra il giudicato e l’inizio del giudizio di revisione.

Il Fatto

Il difensore di un soggetto condannato in via definitiva all’ergastolo proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per essere autorizzato a procedere ad incidente probatorio ex art. 391-bis cod. proc. pen. L’obiettivo era assumere le dichiarazioni della moglie e dei figli del titolare dell’azienda presso cui la vittima aveva effettuato il carico, al fine di acquisire elementi utili per una futura richiesta di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo le circostanze prospettate irrilevanti e comunque non decisive.

Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità per violazione di legge e difetto di motivazione, contestando la prognosi di inutilità della prova formulata dal giudice.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la tardività della requisitoria del Procuratore generale, depositata oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., senza che ciò comporti conseguenze sul prosieguo del giudizio.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, la competenza a provvedere sull’istanza di indagini difensive che richiedano l’intervento dell’autorità giudiziaria spetta al giudice dell’esecuzione, conformemente a quanto affermato da Sez. 4, n. 21543 del 2024.

La Corte ha quindi condiviso il principio secondo cui l’ammissione della prova non è un atto dovuto, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla novità e sulla decisività della stessa, in quanto essa deve essere potenzialmente idonea a sovvertire l’accertamento coperto dal giudicato. Tale impostazione, già espressa in Sez. 1, n. 37668 del 2025, non configura un diritto assoluto alla prova in capo al condannato, ma un potere di filtro del giudice volto a evitare istanze pretestuose.

Applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse correttamente esercitato il proprio potere di valutazione, evidenziando la genericità delle informazioni che i testi avrebbero dovuto riferire in quanto acquisite da fonti non identificate.

La circostanza relativa allo spostamento della merce è stata considerata non decisiva, in quanto inidonea a scalfire la credibilità delle deposizioni acquisite nel processo. Le censure del ricorrente sono state pertanto ritenute inammissibili in quanto generiche e manifestamente infondate, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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