Riciclaggio e aggravante dell’agevolazione mafiosa: la Cassazione sul sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 11592 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi di motivazione o violazione di legge, solleciti in realtà una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, richiedendo un sindacato sostitutivo precluso al giudice di legittimità. Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per luogo e modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto. La circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., richiede che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso realmente esistente, non essendo necessaria l’effettiva agevolazione né che la finalità sia esclusiva, ben potendo concorrere con esigenze egoistiche del reo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado che condannava l’imputato per i delitti di riciclaggio e di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con l’aggravante dell’agevolazione del sodalizio mafioso. La condotta contestata riguardava il transito di somme di denaro di provenienza illecita su conti correnti riconducibili all’imputato, esponente di vertice di un clan camorristico. La difesa, nel ricorso per cassazione, aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla prova della provenienza delittuosa delle somme e alla configurabilità dell’aggravante, lamentando che i rapporti con soggetti appartenenti ad altri sodalizi criminali non fossero adeguatamente dimostrati e che le dichiarazioni spontanee dell’imputato, volte a escludere ogni finalità agevolativa a favore dell’associazione, non fossero state considerate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come i motivi di ricorso fossero prevalentemente orientati a riproporre argomentazioni già vagliate dalla Corte distrettuale o a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. In conformità al principio secondo cui esula dai poteri della Cassazione una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per il quale non possono essere precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, come sostenuto da Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
In relazione al primo motivo, concernente la provenienza delittuosa delle somme, la Suprema Corte ha ricordato che per la configurazione del delitto di riciclaggio non è necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, potendo la sua esistenza essere affermata attraverso prove logiche, sulla base del luogo e delle modalità dell’occultamento. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione di tale principio, desumendo la provenienza illecita delle somme dall’entità degli importi, dall’assenza di giustificazioni alternative lecite e dalla finalità di “ripulitura” del denaro, emersa anche dalle dichiarazioni di un coimputato, ritenute univoche nell’attestare l’origine del denaro dalle attività criminali gestite da terzi. Le censure difensive, pertanto, non scalfivano la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha esaminato l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, per la cui integrazione è richiesto che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, implicando l’esistenza reale di quest’ultima, ma non la prova dell’effettiva agevolazione. La finalità agevolatrice deve essere oggetto di rigorosa verifica, sotto il duplice profilo della dimostrazione del fine specifico e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio. La Suprema Corte ha chiarito che tale finalità non deve essere esclusiva, potendo concorrere con esigenze personali di vantaggio del reo.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente valorizzato i rapporti intrattenuti dall’imputato con altri gruppi criminali, finalizzati a creare collegamenti per accrescere le capacità criminali del proprio sodalizio, nonché il ruolo dirigenziale dallo stesso svolto nel settore imprenditoriale. La finalità agevolativa era stata desunta dalla circostanza che l’occultamento del denaro fosse funzionale all’espansione del clan. Quanto alle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, la Cassazione ha precisato che esse non sono idonee a confutare il quadro probatorio, non potendo essere equiparate a quelle rese in sede di esame, come chiarito da Sez. 2, n. 30653 del 2020.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.