Recidiva e attenuanti generiche, insindacabile la dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 13217 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione basato su motivi che ripropongono censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici di merito, prefigurando una rivalutazione del trattamento punitivo sorretto da motivazione sufficiente. In tema di recidiva specifica e infraquinquennale, il giudice di merito non è tenuto a privilegiare la lontananza temporale dei precedenti o la modesta gravità dei fatti quando la condanna più recente per reati analoghi dimostri un’ingravescente propensione criminale. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata laddove manchino elementi positivi di giudizio e il soggetto sia caratterizzato da personalità fortemente negativa, pur avendo beneficiato in passato di sospensione condizionale e attenuanti.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Pistoia per delitti di cessione di sostanze stupefacenti, aveva visto la Corte d’Appello di Firenze parzialmente riformare la sentenza di primo grado, rideterminando la pena ma confermando l’affermazione di responsabilità. L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando due distinti motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, lamentando che non fossero state considerate la lontananza nel tempo dei precedenti penali e la modesta gravità dei fatti. Con il secondo motivo contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche, invocando la modesta gravità dei fatti, le modalità rudimentali dell’attività, l’esiguo numero di acquirenti e il comportamento processuale tenuto dall’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in sede di vaglio preliminare di ammissibilità, ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto i motivi di censura risultavano riproduttivi di profili critici già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. Essi apparivano, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione del trattamento punitivo che il giudice di legittimità non può compiere quando la motivazione risulti sufficiente.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente argomentato la sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale richiamando i precedenti penali, la cui condanna più recente risaliva al 2023 per reati analoghi. Tale elemento non lasciava residuare dubbi circa l’ingravescente propensione criminale dell’imputato, il quale, nonostante avesse beneficiato in precedenza della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, non aveva mostrato segni di resipiscenza.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato la mancanza di elementi positivi di giudizio, evidenziando anzi una personalità fortemente negativa. La Corte ha quindi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, rilevando che nel caso di specie non sussistevano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguiva, pertanto, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali nonché il versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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