L’estraneità al sodalizio non è desumibile da una lettura parcellizzata delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. I n. 13268 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, è inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che contesti la sussistenza e l’operatività dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti senza confrontarsi specificamente con l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, non essendo consentito al giudice dell’impugnazione di supplire all’indeterminatezza delle censure. La valutazione delle emergenze indiziarie deve essere condotta secondo un criterio di considerazione sistematica, essendo inammissibile la lettura parcellizzata dei singoli episodi che tenda a sminuirne la valenza dimostrativa complessiva. La partecipazione al sodalizio può essere legittimamente desunta dalla disponibilità a cooperare per la realizzazione dei fini illeciti del gruppo, espressa anche attraverso l’assunzione di compiti di intermediazione per il compimento di singole operazioni di traffico.
Il Fatto
Con ordinanza del 18 giugno 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il ricorrente, ritenuto gravemente indiziato per avere messo a disposizione i locali di un esercizio commerciale per lo svolgimento di riunioni del sodalizio, ha impugnato l’ordinanza deducendo l’insussistenza della gravità indiziaria.
La difesa ha contestato, in particolare, il rilievo attribuito ad alcuni episodi del 2020, sostenendo che i vertici dell’associazione non si fossero incontrati nell’esercizio commerciale e che i colloqui intercorsi non avrebbero dimostrato l’intraneità dell’indagato al consesso criminale. Ha inoltre evidenziato come il suo coinvolgimento sarebbe stato sporadico, limitato a pochi episodi del 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile per genericità la censura relativa alla sussistenza del consorzio criminale, rilevando come la prospettazione difensiva non avesse consentito al giudice dell’impugnazione l’esercizio del controllo sulla tenuta motivazionale del provvedimento. Il Tribunale, attraverso il richiamo per relationem al provvedimento genetico, aveva comunque ricostruito i tratti strutturali dell’associazione, valorizzando la stabilità del vincolo e la capacità pervasiva della consorteria nel settore dello smercio di stupefacenti.
La Corte ha poi giudicato inadeguate le censure relative ai singoli episodi. Quanto all’episodio del 30 luglio 2020, è stato rilevato che il Tribunale aveva correttamente ridimensionato il valore indiziario della condotta, attribuendo alle risultanze la sola dimostrazione di una vicinanza ai sodali, circostanza non contestata. L’episodio del 27 giugno dello stesso anno è stato invece ritenuto irrilevante, non essendo stato richiamato dal G.I.P. a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.
Quanto alle ulteriori doglianze, la Corte ha censurato la lettura parcellizzata delle emergenze investigative proposta dalla difesa, osservando che il Tribunale aveva evidenziato come, in numerose occasioni, l’indagato avesse preso parte attiva alle discussioni concernenti gli affari del gruppo, risultando soggetto meritevole della piena fiducia dei sodali. Tale circostanza, letta unitamente al successivo attivarsi dell’indagato a decorrere dal marzo 2021, ha assunto una patente valenza dimostrativa dell’assunto accusatorio.
L’assunzione del ruolo di intermediario per l’acquisto e la vendita di partite di droga, su richiesta del vertice del sodalizio, in un contesto di fibrillazione del gruppo, è stata considerata dimostrazione della disponibilità a cooperare per la realizzazione dei fini illeciti e ha condotto a rileggere in chiave sistematica il significato della partecipazione a conversazioni riservate. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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