Il diniego di cittadinanza per sicurezza nazionale non richiede motivazione analitica (TAR Lazio n. 9045 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione connotato da amplissima discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione. L’obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata quando il diniego sia fondato su elementi emersi dall’attività degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, atteso che una più ampia disclosure potrebbe compromettere attività di intelligence in corso e la salvaguardia delle fonti. Ai fini del diniego non è necessaria una condanna o un precedente penale, essendo sufficienti il mero sospetto di appartenenza a organizzazioni eversive o la contiguità con i relativi esponenti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 91/1992. A fondamento del diniego l’amministrazione aveva rappresentato che, dall’attività informativa esperita, erano emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. L’interessata deduceva l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, sostenendo l’integrazione nel tessuto socio-economico nazionale e lamentando il difetto di motivazione per il mero rinvio alla documentazione riservata, non allegata né esplicitata nel corpo del provvedimento.
Il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del diniego, adempiuta dall’amministrazione mediante deposito in busta chiusa e sigillata della relazione degli organismi di sicurezza, della quale poteva prendere visione il difensore della ricorrente.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio ha preliminarmente inquadrato la natura del potere esercitato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la concessione della cittadinanza è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione in cui la residenza legale protratta costituisce solo un presupposto per la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale delle ragioni del richiedente e delle sue possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato del giudice non si estende al merito, ma resta limitato alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio e della giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.
Quanto al vizio di motivazione, il Collegio ha rilevato che l’obbligo esplicativo può essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, legittimandosi un assolvimento attenuato quando una più ampia disclosure dei dati in possesso dell’amministrazione potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata a investigazioni particolarmente penetranti. In tali casi, il richiamo per relationem al contenuto degli atti riservati può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta garantito dall’ostensione in giudizio con le cautele previste per i documenti classificati.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il concetto di sicurezza della Repubblica non sia legato a elementi ostativi quali condanne o precedenti penali, potendo riguardare anche le specifiche frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e sicurezza pubblica. Nella specie, i contatti con un organismo qualificato quale organizzazione terroristica dall’Unione Europea configurano un elemento ostativo idoneo a giustificare il diniego in un’ottica di prevenzione e precauzione, essendo l’interesse della collettività a non ammettere stabilmente nella comunità nazionale soggetti che non offrano piene garanzie di adesione ai valori costituzionali recessivo rispetto all’interesse del richiedente.
L’istanza è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese per mancanza di difesa tecnica dell’amministrazione, disponendosi l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Nota della Redazione
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