Silenzio inadempimento e obbligo ministeriale sui titoli esteri (TAR Lazio n. 8795 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza sussiste per il solo combinato operare di due presupposti: la presentazione di una formale domanda e la scadenza del relativo termine procedimentale, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia. La violazione può derivare sia dal termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia dal termine speciale di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere, elevabile a quattro in caso di richiesta di integrazioni documentali. La natura vincolata dell’attività consente al giudice di accertare anche il diritto al riconoscimento, fermo restando che, in caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, l’ordine di provvedere deve essere assistito dalla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento per la classe di concorso ADAA-SPEC. L’istanza veniva inoltrata per via telematica in data 9 aprile 2025, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, attuativo della Direttiva UE n. 36/2005. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del titolo, con ordine all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni e nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è individuata dall’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso MIUR. Ha quindi affermato che, per ritenere integrato l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che occorra alcun ulteriore presupposto.

Nel caso di specie, entrambi i requisiti risultavano integrati: la domanda era stata presentata il 9 aprile 2025 e l’amministrazione non si era pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia quello specifico di cui al d.lgs. n. 206/2007. Richiamato il testo dell’art. 16, comma 6, che impone di provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, e quello del comma 2, che prevede un termine di trenta giorni per la verifica di completezza, il Tribunale ha concluso che il termine complessivo non può comunque superare i quattro mesi. Alla data di proposizione del ricorso tale termine risultava ampiamente scaduto, senza che dagli atti emergessero elementi probatori contrari all’esistenza dell’inerzia.

Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il termine più ampio rispetto a quello ordinario è stato giustificato dalla natura di procedimenti “di massa”, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in misura forfettaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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